Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21899 del 19/04/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 21899 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUERRERA GIANCARLO nato il 06/04/1984 a CATANIA
avverso la sentenza del 06/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 19/04/2018
Motivi della decisione
1. Guerrera Giancarlo ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata
parzialmente riformata, con revoca della confisca del denaro in sequestro, la
pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma il 4/05/2017 in relazione al
reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309 commesso in Roma il 27 aprile 2017.
L’esponente deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in
relazione ai precedenti penali dell’imputato.
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod.
proc. pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso.
4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità
di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della
sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non
sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a
norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore
della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso] 19 aprile 2018
Il Co
iere estensore
nia Serrao
Il P
dente
Giaz. o Fumu
111,44
2. Con atto depositato in data 16 marzo 2018 il ricorrente ha dichiarato di
rinunciare al ricorso.