Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21473 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21473 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIARUZZO FRANCESCO nato il 23/02/1977 a CATANIA
avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il difensore di fiducia di Francesco CHIARUZZO impugna tempestivamente
per cassazione la sentenza in data 18.05.2017, con cui la Corte di appello di
Catania ha riconosciuto al prevenuto il beneficio della non menzione della
condanna, per il resto confermando la pronuncia del tribunale del capoluogo
etneo, di condanna dello stesso a pena di giustizia, oltre statuizioni civili, per il
reato previsto e punito dall’art. 368 cod. pen.
dell’art. 606, co. 1 lett. e), cod. proc. pen.: a) a mente della prima, ci si
troverebbe in presenza di “manifesta contraddittorietà tra i risultati raggiunti in
sentenza e quanto emerso in sede di indagini e poi in sede dibattimentale”, oltre
che di “manifesta illogicità” in ordine a specifici passaggi della vicenda di seguito
elencati, significativi delle “dichiarazioni assolutamente discordanti tra l’imputato
e la parte civile”, che avrebbero dovuto correttamente condurre la Corte
territoriale a rilevare il difetto dell’elemento soggettivo proprio della fattispecie
contestata; b) a mente della seconda, la pronuncia impugnata sarebbe inficiata
da “manifesta illogicità” anche in ordine alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
2.
L’impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.
Il primo profilo di doglianza si risolve, all’evidenza, nel tentativo di
sostituire la lettura difensiva della vicenda a quella convergentemente e
linearmente compiuta dai giudici di merito: il che è notoriamente non consentito
nella presente sede di legittimità, perché estraneo alla struttura ed alla finalità
del relativo giudizio, che è unicamente quella di saggiare la tenuta logicogiuridica della decisione di merito.
Altrettanto dicasi con riferimento alla censura finale, alla luce della
specifica motivazione sul punto offerta dalla sentenza impugnata e della omessa
(e sintomatica) allegazione di elementi di sorta, il cui mancato apprezzamento
valga all’evidenza ad inficiare in radice l’argomentare della Corte di merito.
Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di
giustizia indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
Deduce il legale ricorrente due violazioni, rilevanti entrambe ai sensi