Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21412 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21412 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIARRA RENATO nato il 24/10/1995 a NAPOLI
avverso la sentenza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Data Udienza: 10/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in
merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (in considerazione delle
modalità esecutive della condotta indicative di un’allarmante e spiccata propensione al crimine
nonostante l’età e della significativa intensità del dolo) è giustificata da motivazione esente da
manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del
24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa
Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore
ANDREA PELLEGRINO
Il P esidente
ANTONI
RESTIPINO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 01/02/2017, in riforma della pronuncia resa
in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data
04/05/2015, riduceva la pena inflitta a Renato Sciarra nella misura di anni tre di reclusione ed
euro 800,00 di multa per il reato di rapina in concorso, commesso in Napoli il 05/12/2015.