Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21547 del 27/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 21547 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KAPIALIUSH VOLHA nato il 03/11/1979 a GOMEL( BIELORUSSIA)

avverso la sentenza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso per

Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
Udito il difensore

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. KAPIALIUSH Volha ha proposto personalmente, il 28 luglio 2017, ricorso
per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di BOLOGNA,
in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione e in parziale riforma della sentenza di
primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi A (art.
648 cod. pen.) e B (art. 491,485,482, 476 cod. pen.) perché estinti per
prescrizione e ha quantificato la pena, per il capo C (art. 640 cod. pen.) in sei

2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge
penale processuale ex art. 606, comma 1 lett. c cod. proc. pen. e ha lamentato
che il processso di appello si fosse tenuto senza la presenza dei difensori di
fiducia dato che l’avviso di udienza era stato notificato solo al precedente
difensore Avv. Falcinelli e non ai nuovi difensori Avv. Gasparri e Roccaforte,
regolarmente nominati successivamente alla proposizione dell’appello ma
anteriormente alla udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei limiti di cui sotto si dirà.
2.

E’ opportuno premettere che la vicenda processuale relativa alla

ricorrente vede la pronuncia di una prima sentenza di condanna da parte del
Tribunale di FORLI’ il 2 maggio 2007 alla quale ha fatto seguito, il 12 ottobre
2010, una sentenza della Corte di Appello di BOLOGNA che ha ridotto la pena
inflitta in primo grado; quest’ultima sentenza è stata oggetto di ricorso per
Cassazione che, con sentenza 23 dicembre 2011-13 gennaio 2012, in
accoglimento del ricorso, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in merito
ai reati di ricettazione e falso di cui ai capi A e B, con irrevocabile accertamento
di responsabilità per la truffa indicata al capo C della originaria imputazione.
3. Con la sentenza oggi impugnata, pronunciata il 11 luglio 2017, la Corte di
Appello di BOLOGNA ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi
A e B perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di cui
al capo C, ormai irrevocabilmente accertato, in sei mesi di reclusione e 100 euro
di multa.
4. Il ricorrente lamenta oggi che l’avviso ex art. 601, comma 5 cod. proc.
pen, per la seconda udienza di appello, quella del 11 luglio 2017, sia stato
notificato al precedente difensore dell’imputato, l’ Avv. Falcinelli, che aveva

1

mesi di reclusione e 100 euro di multa.

presentato il primo atto di appello e non ai difensori successivamente nominati
Avv. GASPARRI e ROCCAFORTE.
5. Il ricorso è fondato posto che risulta dagli atti che gli Avv. GASPARRI
(peraltro già presente alla udienza del primo appello in data 12/10/2010) e
ROCCAFORTE sono stati nominati di fiducia già a far data dal 7 settembre 2010
e dovevano pertanto essere destinatari del relativo avviso per l’udienza di
appello del 11 luglio 2017 (alla quale esclusivamente si riferisce l’odierno

Falcinelli che aveva presentato il primo atto di appello.
6. I reati di cui ai capi A e B risultano oggi estinti per prescrizione che va
formalmente rilevata con una pronuncia di annullamento senza rinvio ex art.
620, comma 1 lett. a cod. proc. pen. che non è meramente riproduttiva di
quella, contenutisticamente identica, già adottata dalla Corte di Appello di
BOLOGNA con la sentenza impugnata, che risulta però affetta da nullità per le
ragioni che si sono sopra indicate.
7. Per il residuo reato di cui truffa di cui al capo C, ormai definitivamente
accertato, la sentenza impugnata va annullata per la determinazione della
relativa pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello d BOLOGNA che
delibererà sul punto dopo aver notificato ai difensori di fiducia Avv. GASPARRI e
ROCCAFORTE l’avviso di udienza di cui all’art. 601, comma 5 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi
A e B, perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata,
limitatamente alla determinazione della pena per il delitto di truffa, e rinvia per
nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso il 27 aprile 2018.
Il Presidente

Il Consigliere stensore

Anna

Maurizio GIA ESINI

,

Q

PETRUZZELLIS
/

ricorso), avviso che è stato invece notificato al precedente difensore Avv.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA