Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21257 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21257 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLOTTI SERENA nato il 19/08/1986 a PESCARA
avverso la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Serena Bellotti ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ha riconosciuta colpevole del
reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo del ricorso lamenta la carente motivazione in ordine alla prova della propria
responsabilità penale, riconosciuta in base alle intercettazioni, senza riscontri oggettivi.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la censura formulata è del tutto generica e non si
altresì elementi di fatto sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità.
La Corte di Appello di L’Aquila ha, difatti, motivato in modo puntuale e del tutto logico in
ordine alla prova raggiunta in base al contenuto delle intercettazioni e all’attività di osservazione
della polizia giudiziaria.
Alla
inammissibilità
del
ricorso,
riconducibile
a
colpa
del
ricorrente
(Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
confronta con la puntuale e congrua motivazione del provvedimento impugnato, prospettando