Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21222 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21222 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORIYOMI BENSON ADEKUNLE nato il 04/04/1963
avverso la sentenza del 09/11/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Onyomi Benson Adenkunle ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe recante
applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in ordine al delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R.
n. 309 del 1990, denunciando l’erronea qualificazione del fatto.
L’impugnazione, soggetta alla nuova disciplina vigente ratione temporis, in ragione del momento della
presentazione della richiesta di applicazione della pena (13 settembre – 9 novembre 2017), é inammissibile,
atteso che non enuncia le ragioni di fatto e di diritto su sui si fonda e risulta del tutto generico.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Francesca Picardi
Il President
Francesco Maria
pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.