Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21179 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21179 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORIGGI ANDREA nato il 26/08/1992 a SEGRATE
avverso la sentenza del 22/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Moriggi Andrea ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del
reato di cui all’art.186, secondo comma, lett. b) Cds.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art.131 bis
c.p., che la Corte di merito non aveva applicato in base ad un’erronea interpretazione della norma.
La doglianza è manifestamente infondata perché generica e aspecifica, non tenendo conto della
satisfattiva e giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito.
Corte d’appello, la quale ha escluso la speciale tenuità del fatto – pur applicabile alla fattispecie astratta in considerazione del fatto che il Moriggi aveva conseguito da poco tempo la patente e che era al di sotto
dei 21 anni: si trattava dunque di soggetto partcolarmente inesperiente che, invece di conformare la
condotta alla massima attenzione richiesta dalle circostanze suddette, si era posto alla guida in stato di
ebbrezza, riscontrata anche da fattori sintomatici esterni ( forte alito vinoso). La motivazione è
perfettamente logica e conforme ai principi e si sostanzia comunque un tipico apprezzamento di fatto
incensurabile in sede di legittimità.
Alla inammissibilità dei ricorso, riconduciLe a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000)
consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che
congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;i rizorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Gli odierni motivi di ricorso si limitano infatti a riproporre precedenti censure già disattese dalla