Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21325 del 05/03/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21325 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORTARARO MICHELE nato il 08/05/1968 a PALAGIANELLO
avverso la sentenza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso a firma personale di Portararo Michele avverso la sentenza di
applicazione pena del tribunale di Taranto che il 14 settembre 2017, in base a
richiesta in pari data, disponeva l’applicazione della pena ex articolo 444 cod.
proc. pen. per il reato di evasione;
ritenuto il ricorso inammissibile sia perché proposto a firma personale
dell’imputato, che, comunque, per motivi di merito, non consentiti avverso la
sentenza di applicazione della pena, con conseguente inammissibilità per
violazione dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.;
ritenuto di dovere applicare la sanzione pecuniaria nella misura determinata in
dispositivo tenuto conto delle ragioni dell’inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e de la somma di euro quattromila in favore della cassa delle
amme de.
j, 6
Roma,
deciscl nella camera di consiglio del 5 marzo 2018
Data Udienza: 05/03/2018