Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20922 del 05/05/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20922 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FILIPPONE GIUSEPPE N. IL 15/10/1980
avverso l’ordinanza n. 3/2016 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 22/03/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Data Udienza: 05/05/2017
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 22 marzo 2016 la Corte di Appello di Catanzaro ha
dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la domanda di revisione proposta da
Filippone Giuseppe (per ipotesi di contrasto tra giudicati, in virtù della intervenuta
assoluzione di un concorrente nel reato).
In motivazione si evidenzia l’evidente autonomia del percorso probatorio (rispetto al
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale,
Filippone Giuseppe, deducendo vizio di motivazione. Si ribadiscono le ragioni esposte
nell’atto introduttivo della revisione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta genericità dei motivi, trattandosi
di sostanziale riproduzione dell’originaria istanza. Si pretende, in sostanza, una mera
rivalutazione della prova acquisita in cognizione, il che non rientra nelle ipotesi tipizzate
dal legislatore in sede di regolamentazione della revisione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2017
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Raffaello Magi
Francesco Maria Silvio Bonito
diverso procedimento) che ha condotto alla condanna irrevocabile del Filippone.