Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21175 del 10/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21175 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

VANI REFIK nato il 01/05/1989

avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che conclude per l’annullamento
con rinvio in riferimento al primo motivo di ricorso, rigetto nel resto.

Udito il difensore avvocato BIANCO GIOVANNI del foro di NOLA difensore di
fiducia di VANI REFIK il quale insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 10/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di VANI Refik ha proposto ricorso per Cassazione contro la
sentenza con la quale la Corte di Appello di NAPOLI ha disposto la consegna del
VANI alle competenti autorità della Grecia in esecuzione del mandato di arresto
europeo emesso il 9/3/2016 da Ioannina Firts Instance Court per i reati di
omicidio, furto e detenzione di armi commessi a Krapsi Village, Ioannina tra il
10/2/2014 e il 15/3/2014.

di motivazione

ex art. 606, comma 1 lett. b,c, ed e cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello
avesse omesso di accertare tramite tutte le opportune informazioni se ricorresse
la causa di rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1 lett. h L. 69/2005 per il
serio pericolo di trattamento inumano e degradante nelle carceri greche secondo
i parametri e le indicazioni date sia dalla giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell’ Uomo da quella della Corte di Cassazione nazionale.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha affermato che la Corte non aveva
valutato che il compendio indiziario enunciato nel M.A.E. si dimostrava
ampiamente deficitario, contraddittorio e in più punti addirittura capzioso, dato
che la chiamata di correità del RAMA Dimitri aveva allontanato ogni
responsabilità del VANI in relazione all’omicidio del giovane greco, tanto è vero
che la stessa giurisdizione penale greca aveva sancito la responsabilità del solo
KAMBERI per l’omicidio, limitando la dichiarazione di responsabilità del RAMA ai
soli fatti di possesso illegale di armi e il Pubblico ministero greco aveva avanzato
richiesta di archiviazione nei confronti del VANI sempre in riferimento all’omicidio
del giovane greco, così che il compendio indiziario enunciato nel MAE doveva
essere opportunamente approfondito attraverso l’acquisizione di ulteriori
informazioni presso la Autorità giudiziaria greca e presso la Procura di TIRANA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente
infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa della ammende.
2. Il primo motivo di ricorso si limita alla enunciazione di principi enucleati
dalla giurisprudenza CEDU e dalla Corte di Cassazione nazionale in tema, per un
verso, di violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea e, per l’altro,
dell’obbligo di richiesta da parte dello Stato di esecuzione allo Stato emittente di

1

2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, per violazione di legge e vizi

qualsiasi informazione necessaria per escludere il concreto rischio di un
trattamento inumano e degradante del consegnando.
2.1 La giurisprudenza della CEDU specificamente rilevante al riguardo, e cioè
la nota sentenza 5 aprile 2016 Aranyosi e Caldararu, C-404/15 e C-659/15 e
quella della Corte di Cassazione direttamente applicativa delle indicazioni della
prima, e cioè Cass. Sez. 6 del 1/6/2016 n. 23277, Barbu, Rv 267296, hanno
però specificato che il motivo di rifiuto della consegna di cui all’art. 18, comma
primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 resta concretato solo a seguito di un rischio di

fondato, sia in via generale quanto alle complessive condizioni di detenzione,sia
in particolare quanto a quelle destinate al consegnando, su elementi oggettivi,
attendibili, precisi e opportunamente aggiornati; solo a seguito dell’accertamento
di dette condizioni, l’ Autorità giudiziaria nazionale dello Stato di esecuzione deve
procedere a chiedere allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare
utile e necessaria al riguardo.
2.2 Nel caso all’esame della Corte, il ricorrente non ha allegato alcun
elemento sul quale poter fondare una ragionevole affermazione della esistenza di
un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante del consegnando nello
Stato emittente; non risulta infatti indicata alcuna fonte conoscitiva qualificata
quali decisioni, relazioni e altri documenti predisposti da Organi del Consiglio di
Europa o appartenenti al sistema della Nazioni Unite che abbia in qualche modo
stigmatizzato in termini concretamente negativi lo stato delle carceri greche.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; lo stesso
ricorrente riconosce infatti, in adesione al principio di diritto affermato da Cass.
Sez. Unite 30/1/2007 n. 4614, Ramoci, Rv 235348, che l’esame della gravità
indiziaria che legittima la consegna della persona ricercata ai sensi dell’art. 17,
comma 4 I. 69/2005 va limitato alla individuazione di un compendio indiziario
che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un
fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna, mentre la
concreta valutazione delle risultanze di fatto è riservata all’esclusivo esame della
Autorità giudiziaria dello Stato emittente.
3.1 Nel caso in esame la Corte di Appello di NAPOLI ha adeguatamente e
motivatamente valutato in termini positivi la sussistenza del compendio indiziario
come sopra definito e delimitato facendo accenno a documenti, deposizioni
testimoniali, interrogatorio di un coimputato, analisi del traffico telefonico ed
esami autoptici dai quali emergeva in termini “seriamente evocativi” la presenza

2

trattamento inumano e degradante da parte dello Stato emittente che sia

fisica del consegnando insieme ad altri due accusati nel luogo e nei tempi in cui
erano stati commessi i reati per i quali il Mandato era stato emesso.
3.2 La motivazione della sentenza impugnata, quindi, appare pienamente
rispettosa della necessaria indicazione specifica delle fonti di prova e delle
evidenze fattuali sussistenti a carico della persona richiesta in consegna (Cass.
Sez. 6 , 15/4/2015 n. 15935, Jovanovic, Rv 263086) sia delle circostanze
concretamente indizianti in riferimento ai fatti reato per i quali il Mandato era
stato emesso (Cass. Sez. 6 6/6/2017 n. 28281, Mazza, Rv 270415) mentre le

qualche modo scagionato dalla accusa mossagli, si collocano evidentemente
all’interno di quelle valutazioni concrete delle evidenze fattuali che restano
prerogativa esclusiva della Autorità giudiziaria dello Stato emittente come
affermato da Cass. Sez. 6 6/11/2013, Stojanov, Rv 257466.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5
legge 69/2005.
Così deciso il 10 maggio 2018.
Il Consigliere e tensore

Il Presidente

Maurizio GIA SINI

Giacomo AOLONj

ffiG°1

vicende successive alla emissione del Mandato, che vedrebbero il VANI in

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