Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21149 del 09/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21149 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRISCIONE GIOVANNI nato il 01/09/1984 a CUGGIONO
avverso la sentenza del 05/05/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/se
e le conclusioni del PG
Data Udienza: 09/01/2018
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice del Tribunale di Milano, con la sentenza di patteggiamento impugnata, ha applicato
all’imputato la pena di anni uno mesi uno giorni dieci di reclusione ed C 170 di multa per il
delitto di tentato furto aggravato.
1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa,che ha lamentato, col primo motivo, il
vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio e con il secondo l’errata applicazione
di legge per la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto.
Na depositato requisitoria scritta i! PG, con !a quale ha chiesto l’inammissibilità
(IP!
ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti,sia pure in modo sintetico ma in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, la
motivazione ha fatto riferimento al contenuto degli atti de! procedimento, cioè all’informativa di
reato, ai verbali di arresto e sequestro ed alli ammissione di responsabilità dell’imputato, dai
quali non emergevano gli elementi per una pronunzia di proscioglimento ai sensi dell’art 129
cpp. Inoltrei è stato dato conto della sussistenza della contestata aggravante della violenza sulle
cose e della recidiva, emergente da! certificato penale ed applicata. Il trattamento sanzionatorio
è stato valutato e giudicato congruo alla luce dei criteri ex art 133 cp.
Sez. 4, Sentenza n.
34494 del 13/07/2006 Cc. (dep. 17/10/2006) Rv. 234824.
Le doglianze circa la possibilità di esclusione della recidiva e di riconoscimento delle attenuanti
generiche stridono con la logica ed il buon senso prima che con i principi dell’istituto de!
cosiddetto patteggiamento, essendo evidente che la richiesta di pena congiunta presuppone
l’accordo delle parti sull’intero contenuto del negozio giuridico processuale ed in esso non è
stata fatta menzione né del beneficio, né dell’esclusione della recidiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono i! ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il
ricorrente condannato ai pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro duemila
in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procPcciiAll
ed al versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 9.1.2018
CONSIDERATO IN DIRITTO