Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20794 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20794 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CASTALDINI FILIPPO nato il 22/06/1992 a TRENTO
ZATELLI MAURIZIO nato il 26/08/1992 a TRENTO

avverso la sentenza del 03/10/2016 del TRIBUNALE di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 16/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Perelli Simone, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Zatelli Maurizio, in qualità di imputato, e Munerati Faes Nicola, in qualità di parte civile
costituita, proponevano appello, avanti al Tribunale di Trento, avverso la sentenza, emessa dal
Giudice di Pace locale in data 28/04/2016, con cui il primo era stato condannato, in ordine al

occasione di uno scontro fra gruppi ideologicamente contrapposti, con contestuale assoluzione
dello Zatelli e del coimputato Castaldini Filippo, dal reato di cu all’art. 612, c.p., contestato ad
entrambi per aver pronunciato, nella medesima occasione, frasi minatorie, nei confronti del
Munerati.
Con sentenza, emessa in data 5/10/2016, il Tribunale di Trento, in riforma della predetta
sentenza, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile, condannava entrambi gli
imputati a risarcire il danno morale, causato al Munerati, danno da liquidarsi in sede civile, con
la previsione di una provvisionale, a favore della parte civile, pari ad C 600,00, oltre alla
rifusione delle spese di costituzione in giudizio della predetta parte civile.
2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con cui hanno dedotto: 2.1 vizio di
legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. b), codice di rito, per inosservanza dell’art. 576 cod.
pen., avendo la parte civile strutturato l’atto d’appello, entrando nel merito della responsabilità
penale dell’imputato, per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiararne l’inammissibilità; 2.2
violazione dell’art. 541 cod. pen., posto che la condanna al rimborso delle spese, sostenute in
grado d’appello dalla parte civile, presuppone lo svolgimento di attività, ad opera della predetta
parte civile, presente esclusivamente nel corso del primo grado del giudizio; 2.3 vizio di
legittimità, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione carente, illogica e
contraddittoria. Dalla sentenza emerge che lo scontro, dapprima verbale, era avvenuto tra
gruppi ideologicamente contrapposti, di destra e di sinistra; la parte lesa, appartenente al
Centro Sociale Bruno, di orientamento politico di sinistra, era stata accerchiata dagli
antagonisti, di Casa Pound, ideologicamente agli antipodi; il Munerati aveva poi perso del
sangue a causa di un pugno sul volto datogli dal Castaldini; i testimoni non avevano potuto
vedere chi aveva sferrato dei calci al Munerati, in quanto erano giunti in ritardo di otto minuti
ed alcuni di loro si erano subito allontanati. Esposte queste premesse, il giudice, sulla scorta
delle dichiarazioni del Munerati e del teste Rigotti, comprovanti il pugno sferrato dal Castaldini,
aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati, in ordine al delitto di minaccia. Ad
avviso dei ricorrenti, il giudice, nella valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese nel
corso del procedimento, avrebbe dovuto tener conto degli interessi, riconducibili in capo alla
parte lesa, quale soggetto interessato, per aver raccolto le firme per la chiusura di Casa Pound

reato di cu all’art. 582 c.p., commesso in danno del Munerati, il 21/08/2014, in Trento, in

e per aver dichiarato falsamente in querela che era presente ai fatti certo Valentini Oscar, in
quel momento in altro luogo, com’era stata accertato successivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ preliminare l’esame delle censure, pertinenti alla dedotta inammissibilità dell’appello
proposto dalla parte civile.

responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.
Nella fattispecie la parte civile avrebbe strutturato l’appello, come un atto presentabile dal
PM, entrando nel merito della responsabilità penale.
La censura va disattesa.
Innanzitutto, va detto, in relazione alla dedotta inosservanza dell’art. 576 cod. pen., che
secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, l’appello, proposto dalla parte civile
avverso la sentenza di proscioglimento, è ammissibile qualora il riferimento agli effetti civili che
vuole conseguire possa desumersi anche implicitamente dai motivi, emergendo da essi in
modo inequivoco la richiesta formulata(Sez. 5, n. 22716 del 04/05/2010 – dep. 14/06/2010,
Marengo, Rv. 247967).
L’orientamento in questione va condiviso, trattandosi, in definitiva, nella fattispecie odierna,
di inesattezza formale, attribuibile ad una mera irregolarità, ed essendo, per l’inverso, chiaro
ed univoco l’intento che la parte civile voleva conseguire con la proposizione dell’atto d’appello.
2. Parimenti si deve ritenere infondato il motivo, concernente la liquidazione delle spese,
sostenute nel grado d’appello, dalla parte civile, ancorchè non presente nel corso del
dibattimento del secondo grado del giudizio.
Di norma, secondo gli orientamenti della giurisprudenza, la liquidazione delle spese della
parte civile è legata all’esplicazione di un’attività nel corso del giudizio, il che è coincidente con
il principio della remunerazione dell’attività in concreto svolta (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del
13/09/2016 , RV 268139).
Nel caso di specie, peraltro, si ritiene assorbente il principio generale della soccombenza,
secondo il quale devono essere liquidate le spese in favore della parte vittoriosa, sicchè,
essendo scaturito il giudizio di secondo grado dalla proposizione dell’appello, proposto dalla
stessa parte civile, non è suscettibile di censura la decisione del giudice di procedere alla
liquidazione delle spese in suo favore.
3. Sgomberato il campo da tali problematiche, va, peraltro, affermato che, a seguito della
proposizione dell’appello della parte civile avverso una pronuncia assolutoria del giudice del
primo grado, secondo gli orientamenti di legittimità, occorre obbligatoriamente una
rinnovazione dell’istruttoria, già assunta in primo grado, ove si proceda ad un diverso
apprezzamento delle prove assunte, in vista di un’eventuale ” reformatio in peius ” ( Sezioni
Unite n. 18620/2017 ).

Ai sensi dell’art. 576 c.p.p., la parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti della

E ciò in considerazione evidente di esigenze di giustizia, a garanzia della certezza, in linea di
diritto, del nuovo accertamento, implicante, per se solo, la diretta assunzione della prova,
secondo il principio generale dell’oralità.
Nel caso di specie, ricorre, per l’appunto, siffatta ipotesi, atteso che l’emissione della
condanna degli imputati al risarcimento del danno è dipesa essenzialmente da una
rivalutazione delle dichiarazioni, rese nell’ambito del processo, dalla parte lesa, sicchè la
rinnovazione istruttoria si palesa indispensabile per la valutazione della prova, costituente il
cardine del quadro accusatorio.

con contestuale rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado
d’appello.
Così deciso il 16/01/2017

4. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve, pertanto, annullare la sentenza impugnata,

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