Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21042 del 22/03/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21042 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: NARDIN MAURA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANNIZZARO ZAHRAN nato il 27/12/1987 a PALERMO
avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDT.NANDO
LIGNOLA che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso.
Data Udienza: 22/03/2018
FATTO E DIRITTO
1.
Con sentenza del 25 novembre 2016 la Corte di appello di Catania, ha
rideterminato la
pena inflitta a Zahran Cannizzaro
per il reato di furto
aggravato, concesse le attuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti
contestate in anni e mesi sei di reclusione.
2.
Avverso la sentenza propone ricorso personalmente Zahran Cannizzaro,
affidandolo ad un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione,
censurando la sentenza nella parte in cui, pur concedendo le circostanze
attenuanti generiche, non opera un giudizio di prevalenza delle medesime sulle
in dispregio del principio dell’adeguamento della pena al caso concreto.
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va richiamato il principio secondo cui”Le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la
soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
– dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 24593101, conformi).
3.
L’enunciato, anche recentemente ribadito (Sez. 2, n. 31531 del
16/05/2017 – dep. 26/06/2017, Pistilli, Rv. 27048101) è corollario della regola
della discrezionaliltà del giudice di merito nella determinazione concreta che
incontra il solo vincolo del rispetto dei limiti entro il minimo ed il massimo
stabiliti dal legislatore,
incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità
laddove congruamente motivata.
4. Nel caso di specie la Corte di merito ha ampiamente e coerentemente
giustificato il giudizio di equivalenza, sulla scorta delle valutazioni del primo
giudice, sottolineando le modalità del furto in abitazione, non solo per la
spregiudicatezza mostrata dall’imputato, ma per il danno anche emotivo causato
alla vittima, per la violenza sulle cose e per i precedenti penali riportati dal
medesimo.
5. Stante la congruità della motivazione, unico requisito oggetto del vaglio di
legittimità in ordine alla commisurazione della pena ed al giudizio di
comparazione delle circostanze, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6.
All’inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
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aggravanti contestate con motivazione apodittica, senza argomentare alcunché,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Cosi deciso il 22/03/2018
Maura Nardin
Il Presidente
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Il Consi liere est.