Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21025 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21025 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Artale Francesco, nato a Siracusa il 27/04/1971,
avverso l’ordinanza del 29/11/2017 del Tribunale di Catania,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di appello cautelare
su impugnazione proposta dal Pubblico ministero, annullava l’ordinanza del
24.10.2017, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Siracusa aveva revocato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria originariamente disposta nei confronti del ricorrente in relazione a
1

Data Udienza: 20/04/2018

reati di turbata libertà nella scelta del contraente, truffa aggravata consumata e
tentata, frode in pubbliche forniture.
L’indagato, secondo l’ipotesi accusatoria, aveva tentato di ottenere, in un caso
riuscendovi, pubbliche forniture a favore di una società della quale era socio
accomandante, attraverso un meccanismo fraudolento di tipo informatico con
l’accordo di alcuni amministratori del Comune di Priolo Gargallo.
Nell’accogliere l’appello del Pubblico ministero, il Tribunale riteneva sussistente il
pericolo di recidiva, indipendentemente dalla rimozione dall’incarico di alcuni tra

conto dell’esercizio da parte sua di attività imprenditoriale e della possibilità di
ripetere la procedura fraudolenta anche senza l’ausilio dei complici.
2. Ricorre per cassazione Francesco Artale, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei
requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione nel reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Si deve rammentare, infatti, come sia ormai consolidato l’orientamento di
questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di esigenze cautelari,
il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine
alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in
cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né
tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio
non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una
valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall’analisi della
personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui
si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo (Sez.
2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del
08/09/2016, Lucà, Rv. 278977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017,
Verga, RV. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).
2. L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione dei principi in esame – che non
vengono scalfiti dalle deduzioni del ricorrente – individuando una serie di
condotte dimostrative della professionalità da quest’ultimo assunta nella
commissione dei reati e della complicità ottenuta anche con soggetti diversi dal
sindaco e dall’assessore del Comune di Priolo Gargallo rimossi dall’incarico.
L’ordinanza ha citato l’interazione illecita con la dirigente comunale La Iacona
Flora, particolare con il quale il ricorso non si confronta.

2

gli amministratori pubblici con i quali l’indagato era in combutta, tenuto anche

Il tutto per mettere in luce come – in uno con il diretto coinvolgimento del
ricorrente in una società gestita dal di lui fratello (altro particolare non
sottolineato in ricorso) – la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di
reati analoghi a quelli per cui si procede, fosse da ritenere sganciato dalla
presenza dei due amministratori prima citati, la condotta illecita essendo
facilmente reiterabile atteso il collaudato meccanismo fraudolento adottato,
attraverso un uso di esso generalizzato per mezzo delle procedure informatiche
indicate nell’ordinanza e non relative ad uno specifico Comune.

vizi logico-giuridici, che assorbono ogni altra considerazione difensiva in punto di
concretezza ed attualità del pericolo di recidiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod. proc.
pen..
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.04.2018.

Si tratta di valutazioni di merito, non rivedibili in questa sede in quanto prive di

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