Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21012 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21012 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MURATORE GIULIO nato il 14/04/1974 a PALERMO
avverso la sentenza del 18/10/2016 della Corte Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 18/10/2016,

confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del
Tribunale di Palermo, in data 4/6/2015, nei confronti di Giulio Muratore in
relazione al reato di cui all’ art. 628 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; osserva il ricorrente che
la motivazione della sentenza impugnata non aveva tenuto conto dei caratteri
della violenza esercitata sulla vittima, consistita in una sola spinta senza alcuna
conseguenza lesiva, del sicuro modestissimo danno di natura patrimoniale,

Data Udienza: 27/03/2018

N

corrispondente alla sottrazione della somma di 2,50 euro, dell’atteggiamento
soggettivo dell’imputato che aveva – personalmente indicato alla polizia giudizi a ria
il luogo ove aveva abbandonato la borsa sottratta consentendone il recupero.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
1.1. Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n.

50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685; n.19308 del 20/01/2010,
Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n. 41578 del
22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/2001, Contene, RV.
218795), ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità
con riferimento al delitto di rapina (ovvero a quello di estorsione), non e’
sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma
occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona
contro la quale e’ stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura
plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà
e l’integrità’ fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del
profitto.
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di
speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un
apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di
legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.
1.2. La sentenza impugnata ha escluso, con motivazione logicamente
coerente, il danno di speciale tenuità rilevando che, oltre all’indicata somma di
denaro, l’imputato aveva sottratto anche le chiavi dell’appartamento della
persona offesa (chiavi non rinvenute, essendo stata ritrovata solo la carta
d’identità della donna) circostanza che comportava, secondo l’id quod plerumque
accidit,

una spesa non irrilevante per dotare l’appartamento di una nuova

serratura.
2. All’ inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

2

f

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/3/2018

Sergie

stensore
Paola

Il Pres ente
Anto ho estipino

Il Consiglier

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