Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11458 del 11/05/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11458 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 17413-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
467

SCALESSE ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
PUOTI, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/05/2018

v

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

LATINA,

570/2011

della

depositata

il

25/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si
riporta agli atti;
udito per la controricorrente l’Avvocato LOMONACO per
delega dell’Avvocato PUOTI che ha chiesto il rigetto.

MARIA TERESA ZOSO;

R.G. 17413/2012

1.

Rosa Scalesse impugnava la cartella notificata il 31.8.2007 per l’imposta

complementare relativa alla dichiarazione di successione presentata il 22.5.1998 in morte di
Scalesse Francesco, deceduto il 2.5.1997.
La CTP di Latina accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio,
sezione staccata di Latina, sul rilievo che l’atto impositivo era immotivato, che la ricorrente

corso, che prima della cartella impugnata era stato notificato alla ricorrente un avviso di
liquidazione in data 22.11.2001 che era tardivo in quanto notificato dopo il decorso di tre anni
dalla denuncia di successione, che la cartella era anch’essa tardiva perché notificata oltre il
termine di cinque anni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate
affidato a sei motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la contribuente.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 19 d. Igs. 546/92 in quanto la cartella
esattoriale avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri e la CTR non avrebbe potuto
affermare la tardività dell’avviso di liquidazione prodromico notificato il 22.11.2001 in quanto
esso non era stato impugnato.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione all’art. 41, comma 2, del d. Igs. n. 346/90 in quanto il termine per
la notifica della cartella era decennale e non quinquennale, come erroneamente affermato dalla
CTR.
5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,
cod. proc. civ., in relazione all’art. 19 d. Igs. 546/92 in quanto la CTR ha ritenuto l’illegittimità
dell’atto impositivo prodromico all’emissione della cartella per difetto di motivazione laddove
l’atto impugnato era la cartella esattoriale e l’indagine sulla congruità della motivazione
avrebbe dovuto essere riferita solo ad essa.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione agli artt. 12 dpr 602/73 e 7 legge 212/2000. Sostiene che, qualora
si volesse ritenere che la CTR, menzionando l’atto impositivo, abbia inteso riferirsi alla cartella
di pagamento per affermarne il difetto di motivazione, la decisione sul punto sarebbe
comunque erronea in quanto la cartella conteneva il riferimento alla denuncia di successione
presentata.
7. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,
cod. proc. civ., per non aver la CTR adeguatamente motivato la decisione in punto di difetto di
motivazione della cartella.
8. Con il sesto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., in relazione all’art. 36, comma 2, d. Igs. 546/92 in quanto ha errato la CTR nel
1

aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e la liquidazione dell’eredità era ancora in

ss.

ritenere che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario precluda il diritto
dell’amministrazione finanziaria ad esigere il pagamento dell’imposta.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che va esaminato il sesto motivo di ricorso poiché, in applicazione del
principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve
ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la
definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione

dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è
consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui
all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se
logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass.
Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014 ). Il sesto motivo è
infondato. La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui la limitazione della
responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità
con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di
conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti
dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non
si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo
attivo in favore dell’erede. Ed ha precisato la Corte che il credito relativo all’imposta di
successione sorge nei confronti dell’erede in relazione a quanto residuerà a seguito della
definitività dello stato di graduazione ( Cass. n. 14847 del 15/07/2015;
Cass. n. 4419 del 21/02/2008 ).
Nel caso che occupa la ricorrente assume che lo stato di graduazione definitivo relativo
all’eredità beneficiata di Scalesse Francesco, da cui risultava un residuo attivo di euro
693.472,66, era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.2.2010. Ne deriva che,
al momento della notifica della cartella, avvenuta il 31.8.2007, la procedura di liquidazione dei
debiti ereditari non era ancora chiusa, donde l’illegittimità della cartella impugnata.
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le
spese processuali che liquida in euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

)11 Presidente

del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano

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