Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24343 del 29/10/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 24343 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA
SENTENZA
sul ricorso 19225-2009 proposto da:
RENZETTI
EOLO
RNZLE038R26C765E,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 55, presso lo
studio dell’avvocato CARFAGNA GIACOMO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrenti 2013
2578
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo
Data pubblicazione: 29/10/2013
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEO
LUCIANA;
– controri correnti –
avverso la sentenza n. 3992/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2009 R.G.N.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato CARFAGNA GIACOMO;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega ROMEO
LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
9142/2003;
RG n 19225/2009
Renzetti Eolo / Inail
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata 1’8/5/2008 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del
Tribunale, ha respinto la domanda di Renzetti Eolo volta ad ottenere nei confronti dell’Inail la
rendita per la malattia professionale di cui affermava di essere affetto.
ricorrente di tipo misto era valutabile per la parte di derivazione neurosensoriale unica
indennizzabile dall’Inail , nella misura del 10%.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il Renzetti formulando un unico motivo.
Si costituisce l’Inail depositando controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia violazione dell’art 74 del DPR n 1124/1965 , dell’art 149 disp. Att. cpc e
dell’art 111 Costituzione, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria.
Censura la sentenza nella parte in cui ha accolto le conclusioni del CTU .Deduce che quest’ultimo
aveva tenuto conto, per valutare il danno uditivo, del solo tracciato dell’Inail senza valutare gli
altri tracciati che, come rilevato nella consulenza di parte, consentivano di accertare una
diminuzione della capacità lavorativa pari al 20,25%.
Le censure con le quali il ricorrente denuncia la mancanza o insufficienza della motivazione sono
fondate.
Questa Corte ha affermato il principio che” il giudice del merito non è tenuto ad esporre in
modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non
siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere
per non incorrere nel vizio di motivazione” ( cfr Cass n 18688 del 06/09/2007 nonché n.
10222 del 04/05/2009).
1
La Corte ha ritenuto , in conformità alle conclusioni del CTU , che l’ipoacusia lamentata dal
• Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha accolto le conclusioni del CTU in modo acritico
omettendo del tutto di valutare i rilievi formulati dal consulente di parte che evidenziano che non
erano stati considerati dal CTU i tracciati audiometrici effettuati presso varie strutture pubbliche che
consentivano di pervenire a conclusioni diverse da quelle assunte dal consulente nominato dal
giudice.
l’esame dei rilievi della parte avverso le conclusioni del CTU .
Il ricorso deve, pertanto, esser accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in
diversa composizione, per un nuovo giudizio e per il regolamento delle spese del giudizio di
cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione ; cassa la sentenza impugnata in relazione alle
censure accolte e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio .
Roma 18/9/2013
L’estensore
Il Presidente
Eitìca D’Antonio
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Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella C.Q1aE
La Corte territoriale è, pertanto, incorsa nel vizio di carenza di motivazione per avere omesso