Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20633 del 07/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20633 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MACCHIA LORENZO nato il 11/03/1971 a BARI
avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
Data Udienza: 07/12/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 marzo 2017 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma
della sentenza emessa in data 28 settembre 2016 dal Tribunale di Bari, in
composizione monocratica, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art 73 c. 5, D.P.R. n.
309 del 1990, ha rideterminato la pena inflitta a Macchia Lorenzo, in anni due di
reclusione, per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, accertato
in Mola di Bari 1’11 gennaio 2016.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del difensore di
della motivazione in ordine alla eventuale sussistenza del proscioglimento ex art.
129 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevata la inammissibilità del ricorso, considerato che la censura poste a
fondamento dell’impugnazione, di scarsa consistenza anche grafica, non si
correla né con lo specifico capo della sentenza al quale si riferisce (considerata la
evidente inammissibilità di doglianze che afferiscano alla responsabilità del fatto,
in considerazione della rinuncia ai motivi con eccezione di quelli aventi ad
oggetto la qualificazione del fatto nel comma 5 dell’art. 73 e del trattamento
sanzionatorio), né con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata in
ordine alla colpevolezza per la detenzione della sostanza stupefacente e risulta
pertanto aspecifica (vizio che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c),
c.p.p., all’inammissibilità”, ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181;
Sez. V, 27.1.05, Giagnore).
2. Nel ricorso ci si limita a richiamare la disposizione normativa dell’art. 129
c.p.p., senza svolgere alcuna argomentazione in merito a quali fossero quegli
elementi così palesi da giustificare una sentenza di proscioglimento che
avrebbero dovuto essere considerati dai giudici di merito. La Corte di appello, di
contro, ha accolto la richiesta di derubricazione avanzata in appello ed ha inoltre
fornito una motivazione più che congrua in ordine al trattamento sanzionatorio,
nulla dovendo includere nella motivazione in punto di responsabilità proprio per
effetto della rinuncia ai motivi di appello già menzionata .
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
fiducia, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la mancanza
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.