Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20597 del 14/09/2017
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20597 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCANNAPIECO LUIGI nato il 18/10/1950 a ISCHIA
avverso la sentenza del 17/12/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 14/09/2017
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, appellata da
Scannapieco Luigi e con la quale egli era stato condannato alla pena di anni
uno di reclusione in relazione alla violazione dell’art. 181, comma 1-bis, del
dlgs n. 42 del 2004.
l’imputato, deducendo la illegittimità della sentenza impugnata per violazione
di legge e per vizio di motivazione, argomentate siffatte censure sotto
molteplici e diversi profili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata essendo prescritto il reato
contestato al ricorrente.
Deve, infatti, essere considerato, avuto riguardo al contestato reato
paesaggistico, che occorre tenere conto della sentenza n. 56 del 2016 della
Corte costituzionale.
Con essa il giudice della legittimità delle leggi ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del dlgs n. 42 del 2004, nella parte
in cui prevede la qualificazione come delitto degli abusi paesaggistici che “a)
ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche,
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito
provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b)
ricadano su immobili o aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142”.
Sicché il reato originariamente contestato come delitto deve adesso essere
qualificato quale violazione di natura contravvenzionale.
Tale diversa qualificazione impone di rilevare anche per esso l’intervenuta
prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata anche nella parte in cui era stato confermato l’ordine di rimessione
in pristino dell’area interessata dalle opere in questione disposto in primo
grado.
PER QUESTI MOTIVI
Riqualificato il fatto contestato come contravvenzione ex art. 181, comma 1,
del dlgs n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
detto residuo reato è estinto per prescrizione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Revoca l’ordine di rimessione in pristino.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
il pfresidente
Il Consigliere est nsore