Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20836 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20836 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO VINCENZO, nato il 07/07/1983 a BARI

avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia
Cardia che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo Romano ricorre impugnando la sentenza della Corte d’appello di
Bari che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 6 febbraio
2017, ha assolto il coimputato Cassano relativamente al reato di cui all’art. 75,
comma 2, d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, con rideterminazione della pena,
confermando a carico del ricorrente la condanna ad un anno ed euro 917,40 di
multa.

Data Udienza: 13/04/2018

2. Il ricorrente deduce violazione di legge penale con riferimento all’art. 62
n. 2 cod. pen.
Nonostante risultasse ampiamente documentato il tempestivo risarcimento
delle parti offese, avendo il Tribunale di Trani ammesso il giudizio abbreviato
condizionato proprio all’acquisizione della documentazione comprovante il
risarcimento, ne negava il riconoscimento poiché ritenuto intempestivo in quanto
perfezionatosi dopo l’ammissione del giudizio abbreviato e, quindi, ritenuto
strumentale alla fruizione dell’attenuante.

momento in cui aveva accolto l’istanza di ammissione al rito abbreviato
condizionato all’acquisizione della documentazione comprovante l’effettivo
risarcimento del danno. Acquisita al fascicolo la relativa documentazione, a meno
di non ritenerla congrua, sarebbe dovuta essere valutata ai fini della concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., conformemente a giurisprudenza
di questa Corte secondo cui il termine ultimo deve essere individuato nell’inizio
della discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La dedotta violazione di legge con riferimento alla portata del art. 62 n. 6,
cod. pen. è giuridicamente infondata.

2. Deve essere ribadito l’orientamento affermato da questa Corte, secondo il
quale «nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il
risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza
attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunziata l’ordinanza prevista
dall’art. 438, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017,
Sarracino, Rv. 271666; Sez 2, n. 50093 del 09/06/2017, Martinelli; Sez. 4, n.
39512 del 30/04/2014 Rv. 261403; Sez. 2, n. 5629 del 13/11/2012, Lucchesi,
Rv. 254356).
3. Pur dovendosi dare atto di un difforme indirizzo secondo cui il termine
ultimo per il risarcimento, nell’ambito del rito abbreviato, dovrebbe essere
individuato nell’inizio della discussione (Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep.
2015, C, Rv. 262652), non si reputa di condividere le pur pregevoli
considerazioni di tale decisione imperniate sul rilievo secondo cui, nell’to del
giudizio abbreviato, prima della discussione, l’imputato non avrebbe a
disposizione elementi per orientare il proprio giudizio prognostico sull’esito del

2

Era stato proprio il Tribunale a prendere atto della volontà risarcitoria nel

processo, e quindi assumere iniziative risarcitorie strumentali e non dettate da
effettiva resipiscenza incompatibili con la lettera dell’art. 62 n. 6 cod. pen.
3.1. L’attenuante in questione, che testualmente afferma la necessità che la
riparazione del danno o il suo risarcimento avvenga «prima del giudizio», pone
un chiaro limite entro il quale la condotta riparatoria del responsabile può
assumere giuridica rilevanza.
3.2. Sotto questo aspetto non si reputa che il legislatore abbia inteso
valorizzare il profilo soggettivo connesso alla resipiscenza del soggetto e che

dell’istituto nell’ipotesi in cui l’imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del
giudizio.
Se certamente il legislatore ha voluto porre un limite alla possibilità di
effettuare la riparazione/risarcimento, individuando quale limite preclusivo quello
dell’inizio del processo, ciò ha fatto a prescindere dal suo strumentale utilizzo,
che ben può evidenziarsi anche quando si trascenda da tale sbarramento
processuale, attesa l’applicazione dell’attenuante in esame anche quando la
condanna appare, per le ragioni più varie, praticamente certa.
3.3. A tanto deve aggiungersi che non risulta conforme alle dinamiche
processuali del citato rito speciale, ritenere che sia possibile spostare in avanti
sino al momento della discussione, la riparazione/risarcimento, fondando tale
interpretazione estensiva, sulla impossibilità di effettuare previsioni circa gli esiti
del giudizio se non a partire da tale momento.
Il giudizio abbreviato, infatti, la cui decisione è assunta sulla base degli atti
già a disposizioni di tutte le parti e del giudice, fa sì che anche la fase della
discussione presenti chiara valenza neutra circa i futuri esiti sulla responsabilità,
non potendosi su tanto ipotizzare un diverso limite che vada oltre l’inizio del
giudizio la cui scansione risulta evidente anche sulla base di quanto da questa
Corte affermato.

4. Che l’inizio del giudizio abbreviato debba essere fatto coincidere con la sua
ammissione, è circostanza ormai pacifica, tanto frutto di decisione a Sezioni
Unite di questa Corte che, seppure con riferimento alla diversa questione
inerente i termini di fase previsti ai fini della durata massima della custodia
cautelare, ha affermato la loro decorrenza dall’ordinanza con cui si dispone il
giudizio abbreviato e non – essendo la vicenda inerente a giudizio immediato
conferito in abbreviato – dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza di
cui all’art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 30200 del
28/04/2011, Ohonba, Rv. 250348).

3

tanto sia strettamente collegato alla possibilità di impedire un uso strumentale

5.

Rispetto a quanto deciso dalle Sezioni Unite citate in ordine alla

conversione del giudizio immediato in abbreviato, ponendosi in quella vicenda
problemi connessi al momento in cui si potesse ritenere iniziato il giudizio e
risolto con il decreto che ne dispone l’ammissione, il caso scrutinato, avendo ad
oggetto la conversione di giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, la
valutazione circa l’inizio del processo e, quindi, il termine entro il quale poter
provvedere al risarcimento/riparazione del danno, non risulta particolarmente
problematico

a

esegetico,

livello

dovendo

la

sua

ammissione

e,

ordinanza ex art. 452, comma 2, cod. proc. pen.

6. Da quanto sopra discende che il ricorrente, avendo risarcito il danno in
data successiva all’ammissione del giudizio abbreviato, non potesse in alcun
modo vedersi applicata l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen.
L’aver subordinato

la

richiesta di

abbreviato all’acquisizione della

documentazione comprovante l’avvenuto risarcimento, circostanza che risulta
asserita ma non desumibile dalla sentenza che fa riferimento alla generica
richiesta di «giudizio abbreviato subordinato alla produzione documentale», a tal
fine richiedendo il rinvio dell’udienza dopo la ammissione, non consente di
ritenere l’emergenza rilevante ai fini della concessione dell’attenuante.
Innanzitutto perché, circostanza determinante, anche se si fosse inteso
condizionare l’abbreviato all’acquisizione della documentazione comprovante
l’avvenuto risarcimento, tanto non ne avrebbe implicato la successiva
applicazione da parte del giudice, che nella valutazione in questione si sarebbe
dovuto attenere, come poi effettato, ai principi di questa Corte per come sopra
enunciati.
Ma anche perché la successiva acquisizione documentale non avrebbe potuto
produrre alcun effetto favorevole, tenuto conto che la sua produzione avrebbe
conseguito un utile risultato solo a condizione che il risarcimento fosse avvenuto
in precedenza, inconferente essendo al riguardo l’acquisizione di cui si contesta
l’omessa valutazione, circostanza non conforme a quanto emerge dalla decisione
che ha adeguatamente apprezzato la documentazione per giustificare
l’applicazione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate
aggravanti.

7. Da quanto sopra ne discende il rigetto del ricorso, cui consegue ex art.
616, comma 1, cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

4

conseguentemente, il suo inizio coincidere con l’emissione della relativa

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 13/04/2018.

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