Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20773 del 11/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20773 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DANTE MARCO nato il 04/05/1977 a DESIO

avverso l’ordinanza del 15/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/~e le conclusioni del PG A ,

fc.2_

aLuf
,
(

,

Data Udienza: 11/04/2018

Rilevato in fatto

1.Con ordinanza in data 15 maggio 2017 il Tribunale di sorveglianza di Milano
rigettava l’istanza proposta dal condannato Marco Dante, volta ad ottenere la
misure alternativa dell’affidamento in prova e lo ammetteva alla detenzione
domiciliare, rilevando che non era stata dimostrata l’effettiva disponibilità di attività
lavorativa.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore

a) nullità degli atti e dell’ordinanza per mancato rispetto dei termini a difesa,
essendo stato notificato il 26 aprile 2017 l’avviso di fissazione dell’udienza camerale
del 15 maggio il che ha impedito di procurarsi i documenti necessari a dimostrare la
situazione familiare e lavorativa del ricorrente.
b) nullità dell’ordinanza impugnata per assoluta mancanza dei requisiti di legge e di
motivazione per avere il Tribunale respinto l’istanza di ammissione all’affidamento
in prova nonostante la produzione difensiva dimostrasse la possibilità di svolgere
attività di volontariato, la percezione di un reddito continuativo e la disponibilità di
un lavoro effettivo.
3.Con requisitoria scritta, pervenuta in data 12 febbraio 2018, il Procuratore
Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luca Tampieri, ha chiesto annullarsi con
rinvio l’ordinanza impugnata in relazione alla fondatezza del secondo motivo di
ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.11 primo motivo è palesemente infondato e non tiene conto del fatto che tra
la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, compiuta il 26 aprile 2017, e
la data di questa, 15 maggio 2017, è decorso un lasso temporale superiore ai dieci
giorni prescritti quale termine a comparire dall’art. 666 cod. proc. pen., comma 3,
la cui disciplina è applicabile anche al procedimento di sorveglianza, secondo
quanto stabilito dall’art. 678 cod. proc. pen., comma 1. La recriminata eccessiva
brevità del termine, anche perché inferiore a quello di cui aveva potuto beneficiare
la madre e coimputata nel procedimento dalla stessa attivato, viene affermata
genericamente in ricorso e nella noncuranza del disposto della norma processuale
sopra citata, sicchè la relativa eccezione va respinta.
2. Nel merito, l’ordinanza in esame ha ritenuto di non poter ammettere
l’istante all’affidamento in prova a ragione della mancata dimostrazione dello
svolgimento di attività lavorativa, nella ritenuta insufficienza della possibilità di
svolgere attività di volontariato e dell’iscrizione certificata alla Camera d .
1

per i seguenti motivi:

commercio, che di per sé non offre alcuna indicazione sull’effettività di un impegno
lavorativo e sulla percezione di un reddito.
A tale ragionamento valutativo il ricorrente oppone di avere provato la valida
opportunità lavorativa di cui aveva la disponibilità, ma non deduce specifici profili di
erroneità nella considerazione del materiale documentale prodotto o di
travisamento del suo contenuto dimostrativo, né la decisività dell’eventuale errore
commesso. Inoltre, la censura sull’eccessiva severità del giudizio espresso e
sull’incompatibilità con le esigenze di recupero del condannato del diniego della più

dell’ammissione del condannato comunque a misura alternativa al carcere.
Per le considerazioni svolte il ricorso, volto, più che a rappresentare e
dimostrare i vizi denunciati nel provvedimento impugnato, quanto ad esprimere il
dissenso sulla scelta discrezionale operata dal Tribunale di sorveglianza, è infondato
e va respinto, con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle
spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2018.

ampia misura richiesta è genericamente formulata e non tiene conto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA