Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20397 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20397 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
FRAGALE FABRIZIO nato il 04/02/1994 a TORINO
TAMIGI() ANTONINO nato il 27/04/1952 a PISA
avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 17/04/2018
N. 19 8-01£
(
FATTO e DIRITTO
1. Fragale Fabrizio e Tamigio Antonino, a mezzo dei rispettivi difensori,
hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza in epigrafe.
2. Fragale Fabrizio ha dedotto la violazione dell’art. 69 cod. pen. (mancata
prevalenza delle concesse attenuanti generiche) e l’eccessività della pena inflitta.
3. Tamigio Antonino ha dedotto:
3.1. la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non essendo la prova
3.2. la violazione degli artt. 2-4-7 L. 895/1967 in relazione al ritenuto
concorso;
3.3. la violazione dell’art. 69 cod. pen. per non avere la Corte ritenuto la
prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili essendo tutte le suddette censure
manifestamente infondate posto che:
Ad 3.1.: la Corte ha ampiamente motivato in ordine alla responsabilità
penale sicchè la censura dedotta va ritenuta generica e meramente reiterativa
tendente solo ad ottenere surrettiziamente una nuova ma inammissibile
rivalutazione del merito;
Ad 3.2.: la motivazione addotta dalla Corte Territoriale in ordine al suddetto
capo d’imputazione è incensurabile in fatto e conforme alla giurisprudenza di
legittimità puntualmente richiamata;
Ad 3.3.: la motivazione addotta sul punto dalla Corte – in relazione alla
posizione di entrambi i ricorrenti – è amplissima, congrua e coerente con gli
evidenziati fattuali e quindi incensurabile in questa sede.
5. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C
3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2018
sufficiente per il giudizio di responsabilità;