Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20391 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20391 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENUTI LEONARDO nato il 17/04/1989 a FOGGIA
avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 17/04/2018
In fatto e in diritto
Venuti Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari
del 20/9/2016 che in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di
Bari del 14/10/2014 , riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime
di prevalenza sulle aggravanti , riduceva la pena a lui inflitta in ordine al delitto
628 c. 2 e 3 n. 2 c.p., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) c.p.p.; deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della norma di
Il ricorso è inammissibile trattandosi di doglianza, quella relativa
all’applicazione dell’istituto della continuazione, oggetto di espressa rinunzia da
parte del ricorrente e sulla quale la Corte d’appello ha correttamente omesso di
pronunciare. La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina, infatti, il
passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di
rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si
propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere
rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n.9857/2015,
Rv. 262448).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 3000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle
ammende.
Roma, 17/4/2018
cui all’art. 81 c.p.