Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20313 del 17/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20313 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
ERRAJI REDOUANE n. in Libia il 18/12/1981
avverso la sentenza resa in data 28/04/2016 dalla Corte d’Appello di Brescia
– dato atto del rituale avviso alle parti;
– sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione del Gup del
locale Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei delitti di rapina impropria e
lesioni condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti
alle aggravanti ed applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni
due, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità
per i delitti ascrittigli,con particolare riferimento all’erronea valutazione delle risultanze
istruttorie.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte che
costituiscono reiterazione di quelle introdotte in sede d’appello e motivatamente disattese sulla
scorta di un percorso argomentativo privo di aporie e criticità logiche. La Corte territoriale è,
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Data Udienza: 17/04/2018

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infatti, pervenuta alla reiezione del gravame difensivo argomentando sulla concludenza delle
emergenze processuali in ordine alla partecipazione concorsuale del prevenuto alla
consumazione degli illeciti ascritti, desunta dalle risultanze del sistema di videosorveglianza e
dal comportamento tenuto nei confronti delle vittime che avevano rilevato l’asportazione di
beni dall’esercizio, occultati sulla persona del complice. Il gravame mira, pertanto, ad
accreditare un’alternativa lettura degli esiti processuali, preclusa in questa sede a fronte di una
valutazione sorretta da congruo apparato giustificativo.

spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
enico Gallo

4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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