Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20309 del 17/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20309 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
BODEI DALMAZIO n. a Serie il 9/5/1950
avverso la sentenza resa in data 25/10/2016 dalla Corte d’Appello di Brescia
-dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva riconosciuto il Bodei colpevole della ricettazione di un’autovettura
condannandolo, previo riconoscimento dell’attenuante ex art. 648, comma 2, cod.pen.
prevalente sulla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di
multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo la violazione di
legge e il vizio della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per il delitto di
ricettazione con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del reato presupposto e alla
prova del dolo.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte che, in parte,
costituiscono reiterazione di quelle introdotte in sede d’appello e motivatamente disattese sulla
scorta di un percorso argonnentativo privo di aporie e criticità logiche mentre le censure svolte
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Data Udienza: 17/04/2018
in punto di dolo risultano precluse in quanto non devolute in sede d’appello e, comunque,
anch’esse palesemente infondate alla luce delle concordi valutazioni operate dai giudici di
merito e tenuto conto del comportamento postfattuale del ricorrente.
La Corte territoriale è pervenuta alla reiezione del gravame difensivo in ordine al preteso
difetto di prova sul delitto presupposto, evidenziando la piena utilizzabilità delle dichiarazioni
del teste Meloni e la totale assenza di indicazioni da parte del ricorrente in ordine alle
circostanze del conseguito possesso del veicolo, valutazione che risulta coerente con gli esiti
all’instaurazione del contraddittorio di legittimità.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 aprile 2018
processuali e non contraddetta da contrarie alligazioni con conseguente inidoneità del gravame