Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24419 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24419 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

Rep.
Ud. 07/05/13

sul ricorso proposto da:
A.S.G.I., Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Mazzini 8, presso lo studio dell’avv. Salvatore
Fachile, rappresentata e difesa dall’avv.ta Daniela
in calce al ricorso per

Consoli come da mandato
regolamento di

42

competenza ex art.

c.p.c.

(comunicazioni richieste al fax n. 055.582758 ovvero
all’indirizzo

di

posta

certificata

elettronica

danielaconsóli@pec.ordineavvocatifirenze.it o di posta
elettronica danielaconsoli@tin.it );

ricorrente

contro

2013

Ministero della Salute,

in persona del Ministro pro

t4OH.,
tempore,

rappresentato

e

difeso dall’Avvocatura

Data pubblicazione: 29/10/2013

Generale

dello

Stato

(fax

06.96514000,

p.e.c.

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici
è domiciliato in Roma via dei Portoghesi;
– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 5-9

iscritta al n. 31027/2012 R.G.;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso come in
atti;

Rilevato che:
l. Con ricorso del 16 maggio 2012 A.S.G.I.,
Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione, ha chiesto, invocando gli
artt. 702 c.p.c., 44 del d.lgs. n. 286/1998 e 4
del d.lgs. n. 215/2003, l’accertamento del
carattere discriminatorio del concorso indetto
dal Ministero della Salute il 17 aprile 2012, per
l’ammissione ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, per aver previsto, fra
requisiti necessari per la partecipazione, la
cittadinanza italiana o europea con esclusione
quindi della cittadinanza non europea.
2. Il Ministero della Salute costituendosi in
giudizio

ha

eccepito

2

l’incompetenza

per

ottobre 2012 emessa nella causa vertente inter partes e

territorio del Tribunale di Roma per essere
invece competente il Tribunale di Torino nella
cui circoscrizione si trova la sede legale
dell’associazione ricorrente.
3. Il Tribunale di Roma con ordinanza pronunciata il
5 ottobre 2012 ha dichiarato la propria

Ha ritenuto infatti che la norma di cui all’art.
28 del d.lgs. n. 150/2011, che attribuisce la
competenza sulle controversie in materia di
discriminazione al tribunale del luogo in cui il
ricorrente ha il domicilio, abbia indicato una
competenza

funzionale

e

inderogabile

che

impedisce al ricorrente di scegliere un foro
alternativo e che prevale anche sul cd. foro
erariale e si applica anche in caso di
discriminazioni collettive.
4. Ricorre con regolamento di competenza ex art. 42
c.p.c. l’A.S.G.I. e contesta che la competenza
indicata dall’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011
abbia natura inderogabile e che si applichi anche
ai ricorsi aventi ad oggetto discriminazioni
collettive.
5. Propone controricorso il Ministero della Salute e
chiede il rigetto del ricorso rilevando che sia
il testo dell’art. 44 d.lgs. n. 286/1998 che
quello dell’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003 sono
stati riscritti dall’art. 34 del d.lgs. n.
150/2011 che non ha introdotto alcuna distinzione

3

incompetenza in favore del Tribunale di Torino.

di sorta fra azioni individuali e collettive in
relazione alla introduzione di tali ultime azioni
nel nostro ordinamento. Il Ministero contesta
altresì la tesi della ricorrente secondo cui non
vi sarebbe interesse e legittimazione alla
proposizione dell’eccezione di incompetenza da

luogo in cui ha sede il ricorrente (vittima della
discriminazione) finalizzata a una tutela
esclusivamente in suo favore. Contesta altresì il
riferimento alla disciplina sulla tutela dei
consumatori (e alla giurisprudenza, cfr. Cass.
civ. n. 5974/2012, secondo cui il consumatore può
adire un giudice diverso da quello del foro del
consumatore senza che tale giudice possa
dichiarare la propria incompetenza).
6. Il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, con nota del sottoscritta dal
sostituto Procuratore Generale Costantino Fucci,
ha chiesto il rigetto del ricorso con conseguente
dichiarazione della competenza del Tribunale di
Torino.
Ritenuto che
7. Il ricorso è infondato. La norma applicata dal
Tribunale di Roma, al fine di accertare la
propria incompetenza, è stata recentemente
rivista dal legislatore che quindi aveva ben
presente la possibilità di ricorsi collettivi per
ottenere tutela contro le discriminazioni, ma non

4

parte del Ministero essendo la competenza del

ha distinto fra azioni collettive e individuali.
8. Quanto al carattere funzionale ed esclusivo della
competenza del tribunale del luogo in cui ha il
domicilio il ricorrente, che si assume vittima di
discriminazione, non può non rilevarsi che la
tutela offerta dal legislatore consentendo al

ha effettività solo qualora si ritenga il foro
così identificato come funzionale ed esclusivo.
9. La possibilità per il ricorrente di adire un foro
alternativo e la non eccepibilità da parte del
resistente o la non rilevabilità di ufficio da
parte del giudice sono ipotesi processuali
confliggenti con il carattere funzionale ed
esclusivo della competenza (cfr.

Cass. civ.

sezione III ordinanza n. 9567 del 19 maggio 2004)
che possono trovare legittimazione solo in una
esplicita volontà del legislatore riferibile alla
specifica tutela processuale di cui si tratta. A
parte questo decisivo rilievo deve altresì
affermarsi che il riferimento alla giurisprudenza
in tema di foro, delL consumatore appare a ben
vedere non conferente se si ha presente che essa
è stata dettata da casi di proposizione
dell’azione in forma collettiva,

finalizzata a

una concentrazione delle controversie individuali
davanti ad un unico giudice allo scopo di
realizzare economia processuale e conformità del
giudicato (cfr. Cass. civ. sezione 6-111 n. 1875

5

ricorrente un più facile accesso alla giustizia

dellf8 febbraio 2012, n. 5974 del 16 aprile 2012
e n. 8167 del 3 aprile 2013).
10. Va pertanto respinto il ricorso con conseguente
dichiarazione di competenza del Tribunale di
Torino.
11. La novità della questione, in materia anti-

compensazione

giustifica
delle

spese

la
del

integrale
presente

procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la
competenza del Tribunale di Torino davanti al quale
rimette le parti compensando le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
7 maggio 2013.

discriminatoria,

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