Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19978 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19978 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERTONCELLI ROSSELLA nato il 29/09/1960 a VERONA
avverso la sentenza del 19/03/2016 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1 – Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona ha applicato a Rossella
Bertoncelli la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per
i reati indicati in rubrica.
2 – L’imputata ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore,
deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiarnento, la
motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per
l’applicazione dell’art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente
enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere
considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza
di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di
superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla
formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del
06/10/2015, Ayari, Rv. 264595), elementi che, nel caso concreto, non sono stati
neppure dedotti.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche
della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma l’11 aprile 2018.
omessa applicazione del disposto dell’art. 129 cod. proc. pen..