Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19961 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19961 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COCCIARFICCO TIZIANA nato il 28/03/1969 a CHIETI
avverso la sentenza del 09/03/2017 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 11/04/2018
Fatto e diritto
Con sentenza del 09/03/2017 il Tribunale di Pescara in composizione
monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo
grado, con cui Cocciarficco Tiziana era stata condannata a pena di giustizia per il
reato di cui all’art. 612 cod. pen., in Pescara, il 26/10/2011.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della dichiarazione
della persona offesa.
su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Con motivazione immune da censure logiche, la Corte territoriale ha ravvisato
l’attendibilità della persona offesa, che ha reso dichiarazioni dettagliate, coerenti
e particolareggiate, non sussistendo elementi che possano far dubitare di detta
attendibilità, in tal senso apparendo irrilevanti i rapporti di parentela e di
conoscenza tra i testi e le parti private. Va poi aggiunto che il ricorso si palesa
come non autosufficiente, in quanto basato sul contenuto delle dichiarazioni rese
dalla persona offesa, il cui verbale non risulta allegato al ricorso né in esso
integralmente trascritto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
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Nel resto i ricorsi sono inammissibili per assenza di specificità, in quanto fondati
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018
Il Presidente
Il Componente estensore