Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20098 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 20098 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile GARGIULO STEFANO nato il 26/12/1971 a NAPOLI
nel procedimento a carico di:
PASINI ANTONIO nato il 11/06/1971 a ROMA

avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
he ha concluso per

Il Proc. Gen. FIMIANI PASQUALE conclude per l’inammissibilita del ricorso.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato TRIPODI GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di
GARGIULO STEFANO, che riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede
I’ accoglimento.
E’ presente l’avvocato PERUGINI DIEGO del foro di ROMA in difesa di PASINI
ANTONIO, che chiede l’inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Roma, su impugnazione dell’imputato e in
riforma della decisione del Tribunale di Roma assolveva PASINI Antonio dal
reato di lesioni personali ai danni di GARGIULO Stefano, reato commesso
nel corso della esecuzione di una perquisizione domiciliare finalizzata al
sequestro di sostanze stupefacenti unitamente al altri appartenenti all’Arma

ipotesi di eccesso colposo nell’adempimento di un dovere.
2.

Con particolare riferimento alla perforazione della membrana

timpanica subita dal Gargiulo evidenziava il giudice di appello che, esclusa
l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il trauma poteva
trovare giustificazione nello scontro tra il Pasini e il Gargiulo verificatosi
nelle concitate fasi di ingresso dei Carabinieri nell’appartamento a fronte
delle resistenze della persona offesa e all’ostacolo opposto al loro accesso,
che aveva determinato il trascinamento e la caduta a terra tanto del
militare che dell’indagato; osservava pertanto il giudice distrettuale che si
era verosimilmente trattato di un contatto portato con la forza necessaria
per vincere la resistenza frapposta dal GARGIULO all’ingresso dei militi e
non già un colpo volontariamente inferto nei confronti di una persona
inerme. Concludeva pertanto riconoscendo proporzionalità tra la forza
impiegata dall’imputato alla resistenza opposta dalla persona offesa di
talchè la lesione personale doveva ritenersi scriminata dall’adempimento
del dovere.

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la
difesa della parte civile Gargiulo Stefano articolando un unico motivo di
ricorso.
Deduceva mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla
scriminante del diritto di difesa in relazione alle modalità di intervento
dell’operante.
3.1 Assumeva che agli atti esistevano plurimi elementi da cui inferire che
la lesione provocata alla persona offesa fosse il risultato di un intervento
particolarmente violento, che aveva ecceduto qualsivoglia limite di
proporzionalità e di continenza rispetto al risultato da conseguire. Così era
emerso nella stessa sentenza del giudice di merito che aveva assolto il
Gargiulo dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ove era stata
evidenziata la mancanza di elementi di conforto alla tesi sostenuta dai

dei carabinieri, fatto che era stato qualificato dal primo giudice quale

verbalizzanti e l’impossibilità di ritenere che la persona offesa avesse
attuato una resistenza attiva con calci e pugni.
3.2 Contestava in particolare l’errore metodologico e procedurale in cui
era incorso il giudice di appello nel valorizzare le dichiarazioni dei
verbalizzanti, laddove lo stesso giudice chiamato a giudicare il reato di
resistenza, aveva escluso che dalle dichiarazioni dei verbalizzanti potessero
trarsi spunti dichiarativi idonei ad una corretta ricostruzione dell’accaduto.

Gargiulo si trovava ancora presso la Caserma dei Carabinieri e l’assoluta
esorbitanza ed eccentricità del colpo ricevuto rispetto alle esigenze di
bloccare la persona indagata, laddove la evidenza che si fosse trattato di
uno schiaffo era stata negata dagli stessi imputati operanti di PG.
Lamentava infine che il giudice di appello era pervenuto ad una diversa
lettura di soli alcuni elementi di prova, selezionati tra quelli processuali,
omettendo di censurare le ragioni che avevano giustificato il provvedimento
di primo grado, finendo per travisare il risultato probatorio generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La motivazione del giudice di appello appare logica e coerente
rispetto alle risultanze processuali e il ricorso della parte civile avverso la
pronuncia assolutoria deve essere disatteso.
2. Invero, una volta limitato l’accertamento della esorbitanza della
condotta dell’imputato Pasini, al momento dell’irruzione all’interno
dell’abitazione del Gargiulo, al colpo da quest’ultimo ricevuto all’orecchio,
così da determinargli una lesione timpanica, il giudice di appello ha
correttamente escluso qualsivoglia attendibilità al narrato del Gargiulo su
come si erano sviluppati gli eventi all’interno dell’immobile, atteso che lo
stesso aveva reso contrastanti ricostruzioni, alcune delle quali
palesemente false (tentativo di rapina, percosse ad opera di ignoti), altre
contrastate da accertamenti clinici peritali operati sul Gargiulo (questi
aveva denunciato di avere subito un pestaggio durato diversi minuti da
parte dei militari, a seguito del quale aveva subito rilevanti lesioni alla
persona). A seguito degli accertamenti peritali era emerso che le rime di
frattura accertate allo zigomo e alla testa erano connesse ad un sinistro
stradale molto risalente nel tempo.

3. Pertanto se la valutazione del giudice del merito doveva investire la
compatibilità di un atto intenzionale e particolarmente violento del Pasini

2

3.3 Rappresentava ancora gli esiti dell’intervento del 118 allorquando il

con le lesioni riportate dal Gargiulo, il quale si opponeva all’ingresso dei
militari e comunque ne ostacolava con la propria persona l’accesso e la
successiva perquisizione dell’appartamento, risulta del tutto logico e non
contraddittorio il ragionamento del giudice di appello il quale ha escluso
l’esorbitanza del gesto del militare, il quale per primo aveva vinto la
resistenza della persona offesa che bloccava la porta e, nella foga di
immobilizzare il Gargiulo, gli si era proiettato sopra, finendo entrambi per

3. Sotto questo profilo la Corte di Appello di Roma ha in primo luogo
ragionevolmente dubitato che la lesione timpanica subita dal Gargiulo
fosse stata conseguenza di un gesto volontariamente diretto a provocare
danno o comunque a vincere definitivamente le resistenze della persona
offesa, ipotizzando al contrario la involontarietà del colpo, se non la
accidentalità del contatto quale conseguenza della foga del militare
all’atto dell’ingresso, e comunque valutando l’azione in rapporto
strettamente proporzionale con quelle che erano le finalità investigative,
utilizzando all’uopo le informazioni rese dagli altri militari ivi presenti
sulle modalità di accesso all’abitazione.
3.1 In secondo luogo con ragionamento altrettanto esauriente sotto il
profilo logico giuridico, ha evidenziato che, anche a volere ipotizzare che
la lesione post traumatica subita dal Gargiulo fosse diretta conseguenza
di un colpo all’orecchio (quale quello provocato da uno schiaffo) come
proposto dal consulente tecnico, nondimeno il fatto andava inquadrato
nella complessiva dinamica dell’episodio e cioè nel fatto che l’uso della
forza si era resa necessaria in ragione del disperato, scomposto ed
istintivo tentativo del Gargiulo di opporsi all’ingresso dei militari
nell’abitazione, tenuto conto dello spazio angusto in cui l’episodio si era
svolto e del fatto che l’uso della forza, pure consentito dall’adempimento
del dovere (perquisizione personale e domiciliare) poteva
ragionevolmente ritenersi proporzionato e non eccessivo rispetto alle
esigenze investigative e del compimento di atti a sorpresa, sulla base
delle stesse valutazioni tecniche peritali ampiamente riportate dal giudice
di appello.
3.2 Le ulteriori considerazioni operate dalla difesa del ricorrente
risultano in fatto, non si confrontano con le argomentazioni fornite dai
giudici di primo e di secondo grado e propongono una lettura alternativa
di fatti, sostanzialmente accertati nella loro obiettiva ricorrenza,
limitandosi a prospettare una più favorevole valutazione delle circostanze
sopra evidenziate, peraltro inammissibile in questa sede.

terra.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 18 Gennaio 2018
Il consigliere estensore

Il Presidente

processuali.

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