Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20170 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20170 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
DE NAPOLI Carmine, nato a Perugia il 23-06-1989
nel procedimento a carico di
DIMONTE CAMICIA Luca Cordelio
avverso il decreto di archiviazione 3-1-2017 del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Perugia.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Perugia ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di DIMONTE
CAMICIA Luca Cordelio.
2. Propone ricorso per cassazione la parte offesa , articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli articoli 127-410 cod. proc. pen..
Il ricorrente afferma che, nonostante la proposizione di una tempestiva opposizione, il GIP
ha deciso de plano senza nemmeno fare menzione della opposizione medesima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta essere fondato nei limiti di seguito specificati.
Secondo i principi dettati da questa Corte suprema, in presenza di opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, il G.I.P., prima

Data Udienza: 19/04/2018

di provvedere, ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio e fissare udienza camerale nelle
forme previste dall’art. 127 c.p.
A tale procedimento ordinario, il G.I.P può derogare, pronunciando decreto di
archiviazione “de plano” – ossia senza la fissazione dell’udienza prevista dall’art. 409 c.p.p.,
comma 2 -solo se l’opposizione della persona offesa sia inammissibile e, pertanto, tamquam
non esset; ma perché possa provvedere in tal senso, il G.I.P. è tenuto a verificare e motivare il
difetto di ammissibilità dell’opposizione con riferimento all’obbligo dell’opponente di indicare

profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata
motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità (Cass., Sez. 2″, n. 158 del 27/11/2012
Rv. 254062; Sez. 6″, n. 10682 del 05/02/2003 Rv. 224286).
È evidente, nel caso di specie, la violazione di legge in cui è incorso il giudice, con
conseguente nullità del decreto impugnato per essere stata disposta l’archiviazione senza il
contraddittorio con l’opponente e senza pronunciarsi in ordine all’ammissibilità dell’opposizione.
L’omessa fissazione da parte del G.I.P. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e
l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa
richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa
al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo
di ricorso per cassazione (Cass., Sez. 6″, n. 40601 del 30/09/2008 Rv. 241322).
Deve quindi annullarsi il provvedimento impugnato e rimettere gli atti al Tribunale di
Perugia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al
Tribunale di Perugia.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19= -04-2018
Il Consigliere estensor

l’oggetto dell’investigazione suppletiva (e dei relativi elementi di prova) e alla sussistenza dei

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