Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19746 del 19/04/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19746 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO
Data Udienza: 19/04/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COSTARELLI NICOLA, nato a Perugia il 19/01/1974, contro la sentenza del
08/05/2017 della Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio;
udito il difensore, avv. Mauro Crociati, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio.
FATTO e DIRITTO
1. Costarelli Nicola – condannato per il reato di appropriazione semplice – ha
proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe chiedendo che il
reato sia dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela intervenuta
successivamente alla sentenza impugnata e regolarmente accettata.
2. La sentenza dev’essere annullata senza rinvio ed il reato dichiarato
estinto per remissione della querela effettuata il 15/09/20147 ed accettata in
pari data come da documentazione in atti.
Spese a carico del querelato Costarelli ex art. 340/4 cod. proc. pen. come da
remissione della querela in atti.
/4
P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di
querela.
Condanna Costarelli Nicola al pagamento delle spese processuali.
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere e tensore
Geppino Rag
(
Il P
Ugo De
erfte
/
ienzo
Così deciso il 19/04/2018