Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19775 del 31/01/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19775 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAGARIA VITO nato il 25/11/1983 a ANDRIA
avverso la sentenza del 24/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per
Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
Data Udienza: 31/01/2018
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Bari con sentenza resa in data 24 giugno 2016 ha confermato nei confronti di Zagaria Vito – la decisione emessa dal Tribunale di Trani, il 1.12.2010.
Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di Zagaria
Vito in relazione al reato di cui all’art. 9 co.2 legge n.1423 del ’56 (attuale art. 75 co.2
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
In fatto veniva contestata allo Zagaria la violazione della prescrizione generica del
«vivere onestamente e rispettare le leggi» in virtù della condotta di detenzione, a fini di
consumo personale, di sostanza stupefacente, dallo stesso posta in essere.
In motivazione, la Corte di secondo grado ribadiva la correttezza della qualificazione
giuridica del fatto, dovendosi ritenere integrata la fattispecie inciminatrice anche nel caso
di commissione di un illecito amministrativo da parte del sorvegliato speciale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Zagaria Vito, con deduzione di vizio di motivazione ed erronea applicazione della
disposizione incriminatrice. Il ricorrente evidenzia che la modesta gravità dell’illecito
amministrativo non consentiva di ritenere sussistente alcun incremento di pericolosità
sociale, diversamente da quanto sostenuto nelle argomentazioni espresse, sul tema, nella
decisione impugnata.
3. Il ricorso va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 Nell’ambito del tema posto dal ricorrente, quanto ai profili in diritto, ciò che rileva,
alla luce degli sviluppi interpretativi interni successivi al noto arresto Corte Edu
De
Tommaso contro Italia , è un profilo di tipicità della fattispecie incriminatrice, che porta
ad escludere dal contenuto del precetto penale la prescrizione generalista del «vivere
onestamente e rispettare le leggi» di cui all’attuale art. 8 d.lgs. n.159 del 2011.
Va, in particolare, richiamato l’arresto delle Sezioni Unite dì questa Corte in data 27
aprile 2017 (ricorrente Paternò) in riferimento al rapporto tra la previsione incriminatrice
di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 e la generale prescrizione (art. 8 del medesimo
d.lgs.) del ‘vivere onestamente e rispettare le leggi’ imposta al sorvegliato speciale.
In tale arresto si è dettato il principio di diritto secondo cui
l’inosservanza delle
prescrizioni generiche di ‘vivere onestamente’ e ‘rispettare le leggi’ da parte del soggetto
sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non integra la
2
d.lgs. n.159/2011) per violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla
norma incriminatrice di cui all’art. 75 comma 2 del d.lgs. n.159 del 2011. Essa può
tuttavia rilevare ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione personale.
Tale principio – condiviso dal Collegio (si veda, per una analisi più ampia circa le
complessive ricadute della decisione citata e di quella emessa dalla Corte Edu nel noto
caso De Tommaso contro Italia, quanto affermato da Sez. I n. 54080 del 14.6.2017, ric.
Pastore)
va applicato nel caso qui in esame, data la avvenuta affermazione di penale
responsabilità, in sede di merito, per la violazione della prescrizione dell’honeste vivere.
Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata perchè il fatto non
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso il 31 gennaio 2018
sussiste.