Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19270 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19270 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
DARJAN ELENA DENISA nato il 02/08/1989
NEDELCU MINAI DANUT nato il 11/10/1988

avverso la sentenza del 09/05/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Firenze applicava nei confronti di Darjan
Elena Denisa e di Nedelcu Mihai Danuti, in relazione ai reati loro in
rubrica ascritti, la pena ritenuta di giustizia.
2.

Avverso tale sentenza, di cui chiedono l’annullamento, hanno

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione
dell’entità del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessivamente
severa. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché sorretti da
motivi manifestamente infondati.
Ed invero va ribadito l’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legittimità, secondo cui, in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei
profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non
risulti applicata una pena illegale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI,
18.9.2003, n. 38943, rv. 227718), circostanza non riscontrabile nel caso
in esame e nemmeno dedotta dai ricorrenti.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna di ciascuno
dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti
medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, lamentando

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