Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19268 del 07/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19268 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANEA GARNIC nato il 05/11/1992
avverso la sentenza del 26/03/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 07/02/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia
riformava solo parzialmente in favore del reo la sentenza con cui il
tribunale di Padova, in data 31.3.2014, aveva condannato Panea Garnic
alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai due reati di furto consumato
in rubrica ascrittigli, che il giudice di appello qualificava in termini di
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge ed omessa motivazione, con riferimento
alla determinazione dell’aumento di pena conseguente all’applicazione
della disciplina del reato continuato ed al mancato riconoscimento della
causa di non punibilità, di cui all’art. 131 bis, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che con
esso l’imputato deduce censure sul merito del trattamento sanzionatorio,
non consentite in sede di legittimità, senza tacere che, trattandosi di un
aumento minimo operato sulla pena prevista per il reato più grave di
furto consumato di cui al capo n. 1), appare sufficiente a soddisfare
l’obbligo di motivazione il giudizio di adeguatezza della pena irrogata,
espresso dal giudice di appello.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che proprio la
valutazione complessiva della condotta dell’imputato, responsabile,
come riconosce lo stesso ricorrente, di due episodi di furto consumato e
di furto tentato, commessi a distanza di pochi giorni, in uno con i
precedenti penali a suo carico, che hanno giustificato la ritenuta
sussistenza della recidiva, reiterata, specifica, nel quinquennio (oggetto
del giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche),
consente di affermare l’abitualità del comportamento illecito, ostativa al
riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all’art. 131 bis, c.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
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procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
furto tentato, con riferimento al fatto commesso 20.2.2014.
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente
medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento