Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19416 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19416 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABBRUZZESE COSIMO nato il 14/04/1991 a CASSANO ALLO IONIO

avverso il decreto del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/02/2018

1

Letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.
Pasquale Fimiani, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 28/1172017, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava il
decreto, emesso in data 30/03/2016 dal Tribunale di Cosenza – Sezione Misure di Prevenzione,
di applicazione, nei confronti di Abbruzzese Cosimo, della misura di prevenzione della

comune di residenza, per la durata di anni due, e di imposizione di C 500,00, a titolo di
cauzione.
Segnatamente, la Corte territoriale poneva in evidenza l’inserimento del prevenuto nel “Clan
degli Zingari”, oltre ai numerosi precedenti penali, a suo carico, per fatti risalenti al 2014,
connotati da vari episodi di detenzione di sostanze stupefacenti, da cui era scaturita una
sentenza di condanna non definitiva per talune imputazioni. Per di più, secondo la Corte, la
violazione, nel 2016, durante un periodo di lavoro stagionale, degli obblighi, connessi ad altra
analoga misura di prevenzione personale, imposta ai sensi dell’art. 75 D.Igs n. 159/2011 e da
cui era scaturita una sentenza di condanna non definitiva, costituiva un sintomo dell’attualità
della pericolosità sociale del proposto.
2. L’Abbruzzese, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
provvedimento, con cui ha allega vizi di legittimità, sub a), b) e c), per inosservanza della
legge e per contraddittorietà e illogicità di motivazione, oltre che per omesso esame dei motivi
aggiunti, presentati dalla difesa, determinandosi così la violazione degli art. 4 legge n. 1423/56
e 125 cod. proc. pen.. I vizi della motivazione, sostanzialmente apparente, determinerebbero,
altresì, secondo il ricorrente, la violazione dell’art. 2 Cedu sulla libertà di circolazione,
potendosi richiamare, tra l’altro, la sentenza, sul caso De Tommaso, circa la prevedibilità della
misura e la genericità delle prescrizioni normative.
Il P.G., nella requisitoria, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
sottolineando la pericolosità sociale del prevenuto, così come delineata dai giudici del merito,
sulla base di elementi specifici e concreti, il che renderebbe irrilevante il richiamo del ricorrente
alla sentenza De Tommaso, genericamente evocata, senza censure specifiche alla motivazione
della Corte territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La motivazione, contenuta nel provvedimento corrisponde ai crismi di legalità, trattandosi di
provvedimento di prevenzione personale, come tale suscettibile di censure solo con riferimento
ai vizi di violazione di legge( art. 10 d.lgs n. 159/2011).
l

Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, di stampo mafioso, con obbligo di soggiorno nel

2
Pur rientrando in siffatta categoria i vizi motivazionali, riconducibili alla motivazione
apparente e assolutamente contraddittoria, inclusa la motivazione del tutto priva della
disamina delle questioni principali e dei punti salienti, va detto, innanzitutto, che risultano
inconferenti i riferimenti alla sentenza c.d. De Tommaso, poichè con tale pronuncia è stata
ritenuta la violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, stante la mancata specificità delle
condotte prese in considerazione, in relazione alla valutazione di pericolosità sociale di un
individuo e all’obbligo di rispettare le leggi e di vivere onestamente.

esprimere un giudizio di pericolosità, non già su valutazioni astratte, ma su elementi concreti e
precisi, suscettibili di un vaglio ponderato e motivato.
Nel caso in esame, si ricade, per l’appunto, in quest’ipotesi, avendo il giudice richiamato gli
elementi, a fondamento della propria valutazione di pericolosità dell’imputato, costituiti dalla
commissione di reati, a partire dal 2010, seguiti, nel 2014, da ulteriori violazioni, di natura
penale, connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti e, altresì, da una violazione degli
obblighi, imposti con una precedente misura di sorveglianza personale. Quest’ultimo dato
assume un’indubbia valenza, di portata estremamente significativa, nel contesto
motivazionale, sotteso alla decisione, oggetto d’impugnazione nella presente sede.
2. Alla luce delle considerazioni esposte va dichiarata l’inammissibilità del ricorsi, con
contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma, che si stima equo fissare in C 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2018

La Corte di Strasburgo, con la propria pronuncia, formula un invito, inequivocabile, ad

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