Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19367 del 19/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19367 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
FERRILLO VINCENZO nato il 24/04/1970 a NAPOLI
avverso la sentenza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
Data Udienza: 19/01/2018
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza del 14/07/2017 con la quale, all’esito di
giudizio abbreviato, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto Vincenzo Ferrillo
responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2, 61, n. 5,
cod. pen. (capo a) e 707 cod. pen. (capo b), condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle menzionate aggravanti e alla recidiva di cui all’art. 99, comma
Il ricorrente insorge contro il giudizio di bilanciamento, lamentando vizi
motivazionali, alla luce delle numerose condanne riportate dal Ferrillo e della
gravità del fatto.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già affermato che il dovere di motivazione, in ordine alla
ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, è adempiuto dal giudice ove, con una pur sintetica espressione del
tipo “al fine di meglio adeguare la pena al fatto” – come nel caso di specie – dia
dimostrazione di avere valutato la gravità del fatto, che è uno degli indici
normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 11963
del 16/12/2010 – dep. 24/03/2011, Picaku, Rv. 249754).
In tale cornice di riferimento, non è dato cogliere alcuna illogicità nel percorso
argomentativo con il quale il giudice di merito ha giustificato l’esercizio del
potere discrezionale attribuitogli dall’art. 69 cod. pen.
Nulla per le spese essendo il ricorrente una parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso il 19/01/2018
quarto, cod. pen.