Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19476 del 16/03/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19476 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAPONE FRANCESCO nato il 26/02/1965 a MONTEBELLO IONICO
avverso la sentenza del 10/01/2018 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Data Udienza: 16/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato (la cui
firma in calce risulta autenticata da avvocato non iscritto all’albo speciale per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3
agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è
esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione,
d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione
(artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Inoltre il ricorso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a
norma dell’art. 444 cod. proc. pen., e – pur essendo la richiesta di accesso al rito
posteriore, essa stessa, al 3 agosto 2017 – risulta proposto per motivi diversi da
quelli che attengono all’espressione della volontà dell’imputato, at difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici
motivi ammessi a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto
dall’anzidetta legge n. 103 del 2017.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità
dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della
casa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni
dedotte, in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 16/03/2018
prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena