Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10817 del 04/05/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10817 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 11175 – 2017 R.G. proposto da:
A.A.
RICORRENTE
contro
PLANET 3001 s.r.l. – p.i.v.a. 03388030409 INTIMATA
e
B.B.
INTIMATO
avverso l’ordinanza in data 27.3.2017 pronunciata dal tribunale di Forlì nel
giudizio iscritto al n. 4523/2016 r.g.,

Data pubblicazione: 04/05/2018

udita la relazione nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018 del consigliere
dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Luigi Salvato, che ha chiesto accogliersi il primo – assorbito il
secondo – motivo del ricorso per regolamento di competenza,

Con atto del 17.3.2016 A.A. e B.B. citavano a
comparire dinanzi al tribunale di Rimini la “Planet 3001” s.r.l..
Esponevano che con preliminare in data 6.5.2004 la convenuta società aveva
promesso di vender loro, rispettivamente, ed essi attori avevano promesso di
acquistare, rispettivamente, 50 mq. e 100 mq. di superficie commerciale
all’interno del centro commerciale edificando in Comune di Savignano sul
Rubicone; che la promittente venditrice non aveva inteso far luogo alla stipula
del definitivo.
Chiedevano in via principale pronunciarsi in loro favore sentenza ex art. 2932
cod. civ.; in via subordinata, qualora il tribunale avesse dichiarato la nullità del
preliminare per indeterminatezza dell’oggetto, condannarsi la convenuta a
versare la somma da essi corrisposta con gli accessori.
Si costituiva la “Planet 3001” s.r.I..
Chiedeva preliminarmente dichiararsi l’incompetenza ratione loci del tribunale
di Rimini, siccome competente per territorio il tribunale di Forlì, dichiararsi la
competenza del tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese,
fissarsi ai sensi dell’art. 269 cod. proc. civ. udienza ai fini della chiamata in causa
di V.V., D.B. e di V.S..

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Chiedeva nel merito rigettarsi le avverse domande ed, in subordine,
accertarsi che V.V., già suo legale rappresentante, aveva acquisito a
titolo personale gli importi dagli attori corrisposti e, per l’effetto, condannarlo alla
restituzione delle somme tutte ex adverso pretese.
All’udienza del 14.9.2016 gli attori aderivano all’eccezione di incompetenza

Con provvedimento in pari data il tribunale di Rimini dichiarava la propria
incompetenza per territorio, siccome competente il tribunale di Forlì.
A.A. e B.B. riassumevano il giudizio dinanzi al
tribunale di Forlì.
Si costituiva la “Planet 3001” s.r.I.; reiterava le precedenti richieste.
All’esito della prima udienza, celebrata il 13.3.2017, con ordinanza in data
27.3.2017 il tribunale di Forlì dichiarava la propria incompetenza e la competenza
del tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di imprese, e
condannava gli attori alle spese di lite.
Premetteva il tribunale che, a fronte delle domande esperite dagli attori, la
convenuta aveva proposto azione di responsabilità nei confronti di V.V., già suo legale rappresentante, “per l’asserita appropriazione indebita
degli importi versati dai promissari acquirenti, ovvero per truffa” (così ordinanza

impugnata).
Indi evidenziava che “ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 168/2003 le cause di
responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali sono di
competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, così come le
domande ad esse connesse (quale quella proposta, nel caso di specie, dagli
attori)” (così ordinanza impugnata).

per territorio del tribunale di Rimini.

Evidenziava pertanto che doveva dichiararsi l’incompetenza del tribunale di
Forlì, siccome competente la sezione specializzata in materia di imprese del
tribunale di Bologna.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza
A.A.; ha chiesto sulla scorta di due motivi che se ne pronunci

La “Planet 3001” s.r.l. non ha svolto difese.
Del pari non ha svolto difese B.B..
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha
formulato conclusioni scritte.
Premette il ricorrente che il regolamento necessario di competenza è
esperibile pur nell’evenienza del conflitto negativo reale di competenza ovvero
allorché il secondo giudice, ritualmente adito in sede di riassunzione, abbia in
violazione dell’art. 45 cod. proc. civ. pronunciato ordinanza di incompetenza.
Con il

primo motivo

il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 106 e 269 cod. proc. civ..
Deduce che il tribunale di Forlì era impossibilitato a statuire in ordine alla
competenza relativa all’azione di responsabilità che parte convenuta aveva
prefigurato in comparsa di costituzione nei confronti del terzo; che invero il
medesimo tribunale “non solo non ha concesso lo spostamento della prima
udienza (…), ma in sede di prima udienza nulla ha disposto e si è riservato di
decidere con successiva ordinanza” (così regolamento di competenza, pag. 7);
che al contempo con l’ordinanza del 27.3.2017 il tribunale nulla ha statuito in
relazione alla chiamata in causa del terzo ovvero in ordine ad una sua
“autorizzazione”.

l’annullamento e si dichiari la competenza del tribunale di Forlì.

Deduce quindi che il tribunale di Forlì ha opinato per la propria incompetenza
e per la competenza della sezione specializzata in materia di imprese del
tribunale di Bologna in rapporto ad una domanda – la domanda di responsabilità
ex artt. 2392 – 2393 cod. civ. – non ancora formulata.
Deduce d’altra parte che, allorquando il tribunale ha pronunciato l’ordinanza

chiamata in causa, notificazione all’esito della quale unicamente il terzo diviene
parte del giudizio.
Con il

secondo motivo

il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 32 cod. proc. civ. e dell’art. 3, 3 0 co., del dec. Igs. n.
168/2003.
Deduce che, in dipendenza della connessione esistente tra domanda
principale e domanda di garanzia, il tribunale di Forlì, qualora la chiamata in
garanzia fosse stata consentita ed al terzo fosse stato notificato l’atto di
chiamata, avrebbe dovuto applicare l’art. 32 cod. proc. civ. ovvero rimettere sia
la causa principale che quella di garanzia al tribunale di Bologna.

Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo.
Corretto è il rilievo che il ricorrente ha debitamente premes -so.
Difatti questa Corte spiega che la sentenza con la quale il giudice, indicato
come competente da quello adito per primo, abbia a sua volta declinato la
propria competenza, senza sollevare conflitto a norma dell’art. 45 cod. proc. civ.,
è impugnabile dalla parte con regolamento di competenza per contestare la
dichiarata incompetenza ed ottenere l’individuazione del giudice competente, ma
non per denunciare la mancata applicazione della predetta norma (cfr. Cass.
30.5.2001, n. 7399; Cass. 7.3.2013, n. 5713, secondo cui, quando il giudice

in data 27.3.2017, al terzo non era stato notificato l’atto di citazione per

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dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di
incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la
propria competenza senza richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, a
norma dell’art. 45 cod. proc. civ., spetta alla parte la facoltà di provvedervi,
denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza).

subordinata, formulata sin dalla costituzione innanzi al tribunale di Rimini, di
condanna di V.V., già proprio amministratore, la “Planet 3001” s.r.l.
ha manifestato unicamente l’intenzione di chiamarlo in causa e di richiedere lo
spostamento della prima udienza, onde, appunto, attendere alla citazione del
pregresso titolare della carica gestoria.
Ed è indubitabile in pari tempo che la “Planet 3001” non ha citato in giudizio il
terzo preteso responsabile ex artt. 2392 – 2393 cod. civ..
La domanda di condanna ex artt. 2392 – 2393 cod. civ. dunque non è – allo
stato – divenuta attuale attraverso la vocatio in ius di colui che ne è il referente
soggettivo passivo.
Il che importa due conseguenze.
In primo luogo, che, allorquando gli originari attori hanno innanzi al tribunale
di Rimini aderito alla eccezione di incompetenza

ratione loci sollevata dalla

convenuta s.r.I., la susseguente declaratoria in data 14.9.2016 di incompetenza
dello stesso tribunale e di competenza del tribunale di Forlì in nessun modo ha
investito – né poteva investire – i profili di competenza attinenti alla domanda,
unicamente e solo prospettata, ex artt. 2392 – 2393 cod. civ..
In secondo luogo, che, allorquando ha dichiarato, con l’ordinanza in questa
sede impugnata, la propria incompetenza e la competenza della sezione
specializzata in materia di imprese del tribunale di Bologna, il tribunale di Forlì ha

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6

E’ indubitabile per altro verso che in correlazione con la domanda

statuito in ordine alla competenza relativa ad una domanda tuttora ed allo stato
non “attualizzata”.
Il tribunale di Forlì è quindi incorso nel vizio di extrapetizione – ultrapetizione

(il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione
determina il vizio di ultra petizione, implica il divieto per il giudice di emettere una

6945), vizio da far valere appunto con il rimedio impugnatorio all’uopo previsto
ovvero, nel caso di specie, con il regolamento necessario di competenza (cfr.

Cass. 14.1.2016, n. 465, secondo cui il vizio di ultrapetizione comporta una
nullità relativa della sentenza, che va fatta valere con gli ordinari mezzi
d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame, la cui
pronunzia, in caso contrario, incorre nel medesimo vizio).
In accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata l’ordinanza del 27.3.2017
pronunciata dal tribunale di Forlì nel giudizio iscritto al n. 4523/2016 r.g..
Va conseguentemente dichiarata la competenza, allo stato, del tribunale di
Forlì, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della regolamentazione
delle spese del presente giudizio.
L’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perché, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del d.p.r. cit..

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza in data 27.3.2017 assunta dal
tribunale di Forlì nel giudizio iscritto al n. 4523/2016 r.g.; dichiara la
competenza, allo stato, del tribunale di Forlì, dinanzi al quale rimette le parti nel
termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio;

statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda: cfr. Cass. 22.3.2007 n.

dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a
norma del comma 1 bis dell’art. 13 del d.p.r. cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione

Il presidente
dott. Elisa P • oni

H della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2018.

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