Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3248 del 11/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3248 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso 4976-2011 proposto da:
MARTIELLI VITO ANTONIO MRTVNT63P06A048N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 133, presso
lo studio dell’avvocato DE ZORDO AGOSTINO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
154
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata
in
ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 11/02/2013
avverso la sentenza n. 98/5/2009 della Commissione
Tributaria Regionale di BARI del 6.10.09, depositata il
30/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
udito per il ricorrente l’Avvocato Vito Antonio
Martielli (per delega avv. Agostino De Zordo) che si
riporta agli scritti.
E’
presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla osserva rispetto
alla relazione scritta.
SALVATORE BOGNANNI;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 4976/11
Ricorrente: V. A. Martielli
Controricorrente: agenzia entrate
no,
Svolgimento del processo
1. Vito Antonio Martielli propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Puglia n. 98/05/09, depositata il 30
dicembre 2009, con la quale, rigettato l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente al
provvedimento di diniego riguardo al condono relativo all’Irpef
per il 1986, richiesto nel corso del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto esecutivo era stato emesso
a
seguito
della
pronuncia
della
CTP
in
ordine
all’opposizione concernente l’avviso di accertamento posto in essere prima, e che era stata rigettata con sentenza n. 349/13/1999
della CTP di Bari, passata in giudicato per mancata impugnazione,
sicché un’ipotesi di lite pendente non poteva configurarsi nella
specie, trattandosi soltanto di mero atto esecutivo diretto alla
riscossione dell’imposta. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso, il ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che la cartella costituiva pur sempre un atto d’imposizione e
che la sua impugnazione comportava la pendenza del giudizio tributario, ancorché emessa a seguito di sentenza passata in giudicato,
tanto che erano stati denunziati vizi propri, come la decadenza
dell’agenzia.
173
Oggetto: opposizione a provvedimento relativo a diniego condo-
2
Il motivo è infondato. Infatti, com’è noto, in tema di condono
fiscale, non è ravvisabile “lite pendente”, suscettibile di definizione a norma dell’art. 16, terzo comma, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, quando l’atto impugnato sia una cartella emessa a
seguito di mera liquidazione di imposta, sulla base dei dati con-
seguito di un precedente giudicato, e quindi un atto esecutivo e
non impositivo, non modificandosi tale sua natura anche se contestualmente siano state irrogate le sanzioni, dal momento che queste ultime ineriscono all’imposta principale nello stesso contesto
documentata (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14811 del 05/07/20y, n.
9545 del 29/04/2011).
3. Quindi anche in rapporto a tali corrette valutazioni giuridiche,
le doglianze del contribuente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno complessivamente condivise, con Z1
conseguente rigetto del ricorso.
8. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza,
e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi C 1.000,00(mille/00) per onorario, oltre a quelle tate a
debito.
Roma, così deciso il 10 gennaio 2013.
tenuti nella dichiarazione presentata dal contribuente, ovvero a