Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19076 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19076 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIELLO RAFFAELE nato il 20/01/1964 a SAN TAMMARO
avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 42463/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Riello Raffaele, propone, a mezzo di difensore di fiducia, ricorso in
cassazione per l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli
il 12 gennaio 2017 che ha confermato quella resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere che aveva condannato il prevenuto alla pena di giustizia per il reato di cui
all’art. 385 cod. pen., per essersi egli allontanato dall’abitazione in cui si trovava
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per ordinanza del g.i.p. Tribunale di
Con unico articolato motivo si fa valere la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in relazione al formulato
giudizio di penale responsabilità per il reato ascritto, al trattamento sanzionatorio
inflitto, nella mancata utilizzazione dei criteri di cui all’art 133 c.p., alla inosservanza
della norma processuale non essendo stata disposta la richiesta rinnovazione della
istruzione probatoria.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo proposto per tutti
gli articolati profili che in alcun modo si confrontano con la motivazione resa per
l’impugnata sentenza.
È inammissibile infatti il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv.
216473).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore
Laur Scalia
Il Presidente
Andrea TE
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Napoli.