Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19043 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19043 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHIARI MONIN nato il 09/06/1980 a MAZARA DEL VALLO
avverso la sentenza del 20/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 41446/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Khiari Monin, propone a mezzo di difensore di fiducia ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 giugno 2017
che ha confermato quella resa dal Tribunale di Marsala che aveva condannato il
prevenuto, all’esito di abbreviato, alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 385,
primo e terzo comma, cod. pen., per essersi egli allontanato, senza autorizzazione,
dall’abitazione, luogo in cui si trovava in regime di arresti domiciliari giusta ordinanza
Con unico motivo di ricorso si fa valere violazione di legge e vizio di
motivazione, per non avere la Corte territoriale assolto l’imputato che si era
allontanato dal luogo degli arresti domiciliari per raggiungere la farmacia, evidenza
per la quale sarebbe mancato l’elemento soggettivo del ritenuto reato. La Corte di
appello non avrebbe motivato congruamente sulle ragioni per le quali i motivi di
appello sarebbero stati ritenuti non fondati.
Il ricorso è inammissibile perché generico e come tale del tutto incapace di
condurre una concludente critica alla sentenza impugnata che resta pertanto ferma
nelle raggiunte conclusioni in punto di sussistenza degli estremi di integrazione del
reato di evasione e del conseguente giudizio di penale responsabilità.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
del Tribunale di Catania.