Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18976 del 25/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18976 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABED MAJDI nato il 05/04/1981
avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 25/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Majdi Abed chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con
la quale la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna alla pena di
mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
2. Con unico e sintetico motivo di ricorso, denuncia la carenza della
motivazione, perché meramente reiterativa della sentenza di primo grado„ in
3..11 ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità del motivo, che si
esaurisce in un enunciato meramente assertivo della esistenza del vizio e che,
pertanto, non assolve all’onere di ragionata critica della decisione impugnata
onde sottometterla al vaglio della Corte di legittimità.
4. All’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00,
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018
punto di mancata esclusione della recidiva.