Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18961 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18961 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARIN MORENO nato il 15/03/1969 a CORTEMAGGIORE
avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Moreno Marin ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa
nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna; la dichiarazione di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di tentato furto presso un’abitazione (la
ricorrente si lamenta violazione della legge penale, per essere stata erroneamente
esclusa l’ipotesi di una desistenza volontaria del prevenuto.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità delle
ragioni di doglianza.
La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente disatteso la tesi difensiva,
segnalando come il Marin si allontanò dalla canonica, dove già si era introdotto, con
modalità rocambolesche (lasciandosi cadere da un cornicione esterno, tanto da fratturarsi
una caviglia)
ex se
indicative della circostanza che egli si era avveduto del
sopraggiungere del sacerdote: quest’ultimo, del resto, pur non avendo precisato di aver
pronunciato grida o richiami in genere, aveva dichiarato di aver udito alcuni rumori, sì da
determinarsi ad andare a controllare cosa stesse accadendo. La determinazione
dell’imputato di interrompere l’azione, in definitiva, non fu in alcun modo spontanea,
mentre le censure mosse nel suo interesse riproducono ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame: per costante giurisprudenza, il difetto di specificità del
motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. – va apprezzato non solo
in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato,
senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del
15/07/2011, Cannavacciuolo; v. anche Cass., Sez. VI, n. 20377 dell’11/03/2009,
Arnone).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
canonica annessa ad una chiesa, adibita ad alloggio del parroco). Nell’interesse del
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
Paolo Mich
Il Presidente
zp
?2-de
Il Consigliere estensore