Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18934 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18934 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORTORELLA MARIO nato il 02/01/1980 a BOLOGNA

avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Mario Tortorella ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna; la dichiarazione di
penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto aggravato.
Nell’interesse del ricorrente si lamenta violazione della legge penale, non avendo i
giudici di merito ravvisato, nel caso di specie, gli estremi di un tentativo di furto: al

aveva cercato di trafugare, verosimilmente a causa della dimostrata presenza in loco di
una guardia giurata.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo di
doglianza.
Infatti, il furto de quo venne commesso presso un esercizio commerciale, dal quale il
prevenuto uscì di corsa con il maltolto: subito inseguito da una guardia giurata, fece
momentaneamente perdere le proprie tracce, risultando più tardi – una volta rintracciato
non più in possesso della refurtiva. Deve perciò trovare conferma l’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui il reato risulta consumato «nell’ipotesi in cui la cosa venga
sottratta al possessore e l’agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo,
sfuggendo alla cerchia di vigilanza del titolare, essendo irrilevante che la refurtiva sia
stata abbandonata immediatamente dopo la sottrazione, per l’intervento del tutto
aleatorio di un terzo» (Cass., Sez. II, n. 22098 del 19/05/2015, Gavezzoli, Rv 263996).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
Sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

contrario, però, il Tortorella non si sarebbe mai impossessato effettivamente dei beni che

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