Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19122 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19122 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Carli Flavia, nata il 24/05/1964 a Imperia
avverso l’ordinanza del 31/03/2017 emessa dal Tribunale di Imperia;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Imperia, in sede di riesame, ha confermato il decreto
emesso dal pubblico ministero in data del 15 marzo 2017 con cui è stata
sequestrata la documentazione cartacea e i dati informatici, nonché un
computer e un telefono cellulare, beni appartenenti a Flavia Carli, indagata del
reato di peculato.

Data Udienza: 14/12/2017

2. L’avvocato Renato Giannelli, difensore dell’indagata, ha proposto ricorso
per cassazione.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 125 cod. pen. proc.,
rilevando che il decreto del pubblico ministero, confermato dal Tribunale del
riesame, è del tutto carente di motivazione, non contenendo né la descrizione
dei fatti addebitati alla Carli, né le fonti di prova, né l’indicazione dell’oggetto

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 324, comma 3, cod.
proc. pen., in quanto non risulta trasmesso al Tribunale del riesame un
documento allegato alla denuncia presentata dal presidente del consiglio di
amministrazione di AST s.p.a., cioè la relazione redatta da Claudia Massa;
inoltre, non sarebbero stati trasmessi nemmeno i verbali di sommarie
informazioni e la documentazione acquisita nelle indagini, così limitando la
difesa dell’indagata.
Con il terzo motivo censura l’ordinanza impugnata là dove ha escluso che il
sequestro delle agende e del telefono operato dalla polizia giudiziaria non
dovesse essere convalidato, perché non eseguito di iniziativa; al contrario, si
assume che il decreto del pubblico ministero faceva riferimento solo
all’acquisizione di documentazione contabile, sicché dal momento che il
sequestro ha riguardato altri beni avrebbe dovuto essere sottoposto a
convalida.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato, in quanto il provvedimento di sequestro
probatorio risulta ampiamente motivato, tenuto conto che è stato eseguito
sulla base di un decreto di perquisizione disposto dal pubblico ministero in cui
risulta non solo contestato il reato di peculato, ma specificamente indicate le
ragioni alla base dell’adozione del provvedimento, finalizzate alla acquisizione
di elementi probatori sulle denunciate anomalie nella gestione contabile della
società da parte dell’indagata. Peraltro, il ricorso per cassazione contro
provvedimenti in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge,
in tale nozione dovendosi comprendere, oltre agli errores in iudicando o in
procedendo, quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,

2

del sequestro.

situazione che non ricorre nel caso in esame, in cui deve escludersi che vi sia
una motivazione “apparente”.

2.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto ha ad oggetto una

violazione di legge – quella dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. – dedotta
per la prima volta in cassazione, contro la previsione di cui all’art. 606,

Sez. 4, n. 839 del 24/06/1993, Foti, Rv. 195324).

3. Infondato è, infine, il terzo motivo, in quanto non considera che il
sequestro è stato eseguito in base ad un decreto di perquisizione del pubblico
ministero e, inoltre, trascura di considerare che il sequestro non ha affatto
esulato dalle indicazioni specifiche contenute nel provvedimento del pubblico
ministero.

4. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 14 dicembre 2017
Il ConsigOre estensore
Giorgib Fidelbo

Il Presidente
Giovanni Conti

L

comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche al procedimento di riesame (cfr.,

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