Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19116 del 23/03/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19116 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rizzo Luis Eugenio, nato il 27/08/1987 a San Fernando Cile
avverso la sentenza del 23/01/2017 della Corte di appello di Genova
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23/1/2017 la Corte di appello di Genova in parziale
riforma di quella del Tribunale di Genova del 5/7/2012, ha ridotto la pena
irrogata a Rizzo Luis Eugenio per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309
del 1990, confermando l’aggravante contestata ai sensi dell’art. 112, comma
primo, n. 4 cod. pen. ed escludendo in motivazione, senza riferimenti nel
dispositivo, l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. 309 del 1990.
Data Udienza: 23/03/2018
2. Ha proposto ricorso il Rizzo tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla
richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
pen. formulata nelle conclusioni nel giudizio di appello, dovendosi ritenere
esclusa l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d) d.P.R. 309 del 1990 e
non potendosi operare una riqualificazione dell’aggravante contestata ai sensi
dell’art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen., a fronte della configurabilità,
emergente dalla stessa sentenza di appello, dei presupposti per il riconoscimento
2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità e all’applicazione della pena, in assenza di
riferimenti alla formulata richiesta di applicazione dell’art. 89 cod. pen., fondata
sugli elementi esposti in una memoria depositata, dovendosi ritenere comunque
vincolanti le conclusioni formulate in sede di appello, pur in assenza di specifico
motivo di appello sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2.
Risulta inammissibile il primo motivo, da ritenersi manifestamente
infondato.
Lo stesso ricorrente dialetticamente prospetta, sia pur per ritenerla superata
dal mancato rilievo della questione nelle precedenti fasi, la riconducibilità
dell’aggravante contestata ex art. 112, comma 1, lett. d) cod. pen.
all’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309 del 1990.
Ed invero la riqualificazione dell’aggravante si impone a prescindere dal
mancato rilievo della questione da parte della Corte territoriale, fermo restando
che ciò non può influire sul concreto trattamento sanzionatorio: sta di fatto che i
limiti edittali della fattispecie di reato, come correttamente ricostruita alla luce
della citata aggravante ad effetto speciale, superano (anni quattro + la metà,
per un totale di anni sei) il limite (anni cinque) entro il quale ai sensi dell’art.
131-bis cod. pen. può riconoscersi la particolare tenuità del fatto.
Di qui la manifesta infondatezza del motivo, incentrato sulla mancanza di
motivazione in merito all’invocata causa di non punibilità, trattandosi di
questione radicalmente inammissibile.
3. E’ tuttavia fondato il secondo motivo.
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dell’ipotesi invocata.
Il ricorrente ha invero prospettato l’applicabilità della diminuente di cui
all’art. 89 cod. pen., non interferente in realtà con il giudizio di penale
responsabilità, ma con il concreto trattamento sanzionatorio.
Sebbene si tratti di questione non dedotta con i motivi di appello, tuttavia
nell’interesse dell’imputato è stata formulata espressa e verbalizzata richiesta di
applicazione della citata diminuente, suffragata da memoria difensiva riferita a
pregresse consulenze (per la necessità che il vizio parziale di mente sia
debitamente allegato, costituendo mera circostanza attenuante, Cass. Sez. 6, n.
Posto che le attenuanti e le diminuenti possono essere applicate anche
d’ufficio ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi che
qualora l’imputato formuli espressa richiesta di applicazione di una circostanza
attenuante, allegando specifici elementi, la Corte sia tenuta a fornire sul punto
adeguata motivazione a sostegno dell’accoglimento o del rigetto della richiesta,
ravvisandosi altrimenti vizio di motivazione denunciabile con ricorso per
cassazione.
E’ stato invero sul punto affermato che «il giudice d’appello deve, seppur
sinteticamente, rendere ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del
potere-dovere di applicare una o più circostanze attenuanti, attribuitogli dall’art.
597, comma quinto, cod. proc. pen., con la conseguenza che sussiste la
legittimazione dell’imputato a ricorrere per cassazione, pur in assenza di
specifica richiesta nel giudizio d’appello, non solo nel caso in cui il giudice
dell’impugnazione, nell’espletare l’intervento officioso, sia incorso in violazione di
legge, ma anche nell’ipotesi di mancato esercizio di tale potere-dovere, a
condizione, tuttavia, che dal ricorrente siano indicati gli elementi di fatto in base
ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente esercitarlo» (Cass. Sez. 3,
47828 del 12/7/2017, E., rv. 271815; Cass. Sez. 3, n. 3856 del 4/11/2015, dep.
nel 2016, G., rv. 266138; in senso sostanzialmente analogo, Cass. Sez. 7, n.
16746 del 13/1/2015, Ciaccia, rv. 263361).
Poiché la Corte ha del tutto omesso di motivare in ordine all’applicazione
dell’invocata diminuente, deve conseguentemente accogliersi
in parte qua il
ricorso e annullarsi la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul
punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Nel contempo va dichiarata definitiva la responsabilità del ricorrente in
ordine al reato a lui ascritto.
3
41095 del 18/9/2013, Mattina, rv. 257805).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia
sull’invocata applicazione dell’art. 89 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul
punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Rigetta nel resto il ricorso, dichiarando definitiva la responsabilità del
ricorrente per il reato ascrittogli.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Massi,210 Ricciarelli
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Così deciso il 23/3/2018