Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18917 del 08/11/2017
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18917 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo
nel procedimento a carico di
Ghezzi Isabella, nata a Milano il 19/09/1930,
avverso la sentenza del 15/06/2016 del Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio limitatamente alla omessa pronuncia dell’ordine di demolizione e di
rirnessione in pristino, impartendo i predetti ordini.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Palermo ricorre per l’annullamento della sentenza del 15/06/2016 Tribunale di
Marsala che, ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., ha applicato, nei confronti
della sig.ra Isabella Ghezzi, la pena concordata di sedici giorni di arresto e
Data Udienza: 08/11/2017
22.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 734, cod. pen.,
1161, cod. nav., 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 (abusiva realizzazione,
su suolo demaniale marittimo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di un
sentiero in cemento lungo 16 metri e largo 1,5 metri), commesso in Pantelleria il
28/04/2014.
1.1.Con unico motivo lamenta che il Tribunale non ha ordinato la rinnessione
in pristino dei luoghi e chiede che vi provveda questa Corte previo annullamento,
2.11 ricorso è fondato.
3.Costituisce consolidato principio di diritto che in tema di patteggiamento,
pur in difetto d’accordo tra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre sia l’ordine
di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per
il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte
alla disponibilità delle parti (per tutte, Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008,
Caccioppoli, Rv. 240539). In questi casi, la Corte di cassazione può adottare
direttamente il provvedimento dovuto, in quanto obbligatorio “ex lege”, previo
annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale omissione (Sez. 3,
n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010,
Costi, Rv. 246769; Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007, Sannino, Rv. 237536; Sez.
3, n. 3467 del 08/11/1999, Santori, Rv. 216378).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente all’omessa statuizione dell’ordine di rimessione in pristino dello
stato dei luoghi a spese della condannata, ordine che dispone.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine
di rinnessione in pristino dello stato dei luoghi, ordine che impartisce.
Così deciso in Roma, il 08/11/2017.
senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente a tale punto.