Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18618 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18618 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELIPERI MASSIMILIANO nato il 22/01/1983 a SASSARI

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

difensore di Deliperi Massimiliano ha proposto ricorso per cassazione avverso la

sentenza del 9 febbraio 2017 con la quale la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di
Sassari ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui
all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.
Nel ricorso si deducono vizi di motivazione in punto di determinazione della pena e

2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché i motivi, oltre che genericamente
formulati, sono diversi da quelli consentiti, proponendo – a fronte di un duplice, conforme e
specifico apprezzamento dei Giudici di merito, sorretto da motivazione non apparente ed
immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quello del Giudice d’appello, peraltro, in dimostrata
rivalutazione autonoma di tutti gli aspetti afferenti al trattamento sanzionatorio – deduzioni
difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione dei presupposti
di esercizio di un potere tipicamente discrezionale del Giudice di merito, quello, cioè, inerente
alla determinazione della entità della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche, che
nel caso di specie, di contro, è stato congruamente ed esaustivamente giustificato sulla base di
puntuali – e dal ricorrente neanche prese in esame – argomentazioni, rendendosi, come tale,
del tutto immune dai vizi propriamente deducibili in questa Sede.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore
‘della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di
euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

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