Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18581 del 01/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18581 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANAVIO SAVINA nato il 06/03/1973 a MILANO
avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Data Udienza: 01/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sanavio Savina propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che,
per quanto di interesse, ha concesso alla ricorrente le attenuanti generiche equivalenti
all’aggravante contestata e rideterminato la pena a lei inflitta per i reati a lei ascritti.
2. La ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla incompetenza territoriale
del Tribunale di La Spezia e al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse
3. Il ricorso è inammissibile poiché: a) la questione relativa alla competenza territoriale non
è stata tempestivamente proposta (art. 21 cod. proc. pen.) e comunque non risulta devoluta al
giudice di appello; b) generico, a fronte di motivazione congrua e immune da vizi logici e
giuridici della sentenza impugnata, deve ritenersi il motivo relativo al giudizio di bilanciamento
delle concesse attenuanti generiche (p. 3-4, ove viene richiamata la disponibilità della
ricorrente a smerciare sul mercato locale considerevoli quantitativi di eroina).
Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo, in
ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018.
attenuanti generiche.