Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18868 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18868 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mallouli Kais, n. in Tunisia il 24/4/1976

avverso la sentenza del 14/12/2017 del Tribunale di Lucca

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Kais Mallouli impugna con ricorso del 18 ottobre 2017 la sentenza indicata
in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, con la diminuente di cui all’art.
444 cod. proc. pen., esclusa la recidiva, gli è stata applicata la pena di mesi otto
di reclusione per il reato di evasione (art. 385 cod. pen., in relazione all’art. 47

ter legge n. 354 del 1975).

Data Udienza: 12/04/2018

2. Denuncia, con unico motivo, vizio di motivazione in punto di affermata
responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge
n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà

qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza. All’evidenza il motivo di ricorso enunciato dal Mallouli, peraltro
intrinsecamente generico, esula dall’ambito di quelli consentiti, in quanto
denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, il chè
consente l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen..

5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2018

Il Consigliere relatore

Il Presidente

Emilia Anna iorano

Giorgio Fid lbo
).1

dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea

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